Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine
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dinanza. La Croce Rossa Svizzera vorrebbe che i dati venissero conservati il più a lungo possibile (vari decenni) prima di essere distrutti.
3.3.3 Capitolo 3: Diritti politici
Molti pareri riguardano le disposizioni relative all’esercizio dei diritti politici dall’estero. La premessa che la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all’estero (LDPSE, RS 161.5) debba essere integrata nella legge viene in linea di principio accettata (ad eccezione di TG). Alcune proposte riguardanti altri ambiti della legge sono talvolta rilevanti anche in riferimento ai diritti politici: L’OSE propone di completare l’articolo 10 con una disposizione in base alla quale la Confederazione garantisce di informare gli aventi diritti di voto all’estero sulle votazioni e elezioni previste.
Il rapporto tra l’annuncio per l’iscrizione all’RSE e la richiesta di esercizio dei diritti politici ai comuni di voto è un argomento affrontato nel capitolo 1 (n. 2.3.2.2.). Il Cantone AR si chiede se l’obbligo di iscrizione di una persona all’RSE quale presupposto per la sua iscrizione nel catalogo elettorale sia compatibile con l’articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale. Conformemente a questo articolo costituzionale soltanto la cittadinanza svizzera e il raggiungimento della maggiore età valgono come criteri per l’esercizio dei diritti politici. Al momento dell’iscrizione all’RSE bisogna comunicare determinati dati (stato civile, aiuto sociale, sistema di notificazione in materia militare, ecc.) che a volte non sono connessi con l’esercizio dei diritti politici. GE sostiene che il sistema dell’iscrizione facoltativa all’RSE (cfr. n. 2.3.2.1) ridurrebbe l’esercizio dei diritti politici dall’estero.
Per il Cantone LU la richiesta presso il comune di voto parallelamente all’iscrizione all’RSE è superflua. In ogni caso gli aventi diritto devono poter richiedere contemporaneamente l’iscrizione all’RSE e al catalogo elettorale. TG approva l’avvio della procedura di notificazione già prima del raggiungimento della maggiore età, ma teme che tale processo possa essere ostacolato dalla LSEst (cfr. n. 2.3.2.2).
3.3.3.1 Articolo 15 (Diritto applicabile)
I Cantoni LU, GL e AG, i partiti FDP e FDP International e la CCS approvano che il progetto preliminare stabilisca espressamente la competenza dei Cantoni in materia di elezioni e votazioni a livello cantonale e comunale (riferimento dei tre Cantoni al proprio diritto cantonale).
3.3.3.2 Articolo 17 (Esclusione dal diritto di voto)
Il Cantone BS accoglie favorevolmente che la lettera b precisi l’applicazione dell’articolo 17 in materia di misure adottate secondo il diritto estero. Il Cantone TI obietta che i comuni non dispongono delle pertinenti informazioni. Le rappresentanze devono perciò informare i comuni sulle misure del diritto estero compatibili con il diritto svizzero. LU fa notare che per le sue autorità sarebbe difficile giudicare l’adeguatezza di una misura di protezione degli adulti fissata all’estero.
3.3.3.3 Articolo 18 (Esercizio del diritto di voto)
3.3.3.3.1 Capoversi 1 e 2 (Luogo dell’esercizio del diritto di voto)
Il capoverso 1 sancisce il principio secondo il quale l’ultimo Comune di domicilio in Svizzera è il Comune di voto della persona emigrata. Non è prevista la possibilità di