Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine
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3.3.4 Capitolo 4: Aiuto sociale
La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si esprime sul capitolo 4 e in linea di principio approva (eccetto il Cantone TG) l’obiettivo di integrare la legge federale sull’aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all’estero (LAPE, RS 852.1) nella LSEst. I Cantoni propongono modifiche per singole disposizioni, in particolare per quanto concerne lo scopo dell’aiuto sociale, le definizioni, il campo d’applicazione (soggiorno temporaneo in Svizzera per concittadini all’estero indigenti) e la ripartizione delle spese fra Confederazione e Cantoni. L’UDC, il PLR, Svizzero e International, e il CP vorrebbero che il testo non creasse nuovi diritti in ambito sociale né nuove sovvenzioni; per l’UDC si tratta di una condizione sine qua non in vista di un’approvazione.
Il Cantone ZG deplora che nel progetto preliminare non sono espressamente menzionati né lo scopo dell’aiuto sociale né le misure di attuazione e che il rapporto non rimedia a questa lacuna. La mancanza di una disposizione legale potrebbe creare incertezze: ZG propone dunque di inserire un articolo che definisca lo scopo del capitolo 4. In questo contesto andrebbero comunque considerate le misure non finanziarie (aiuto sociale personale, p.es. consulenza) per realizzare gli obiettivi fissati.
I Cantoni ZH, GL, BS, AG e la CCS vorrebbero garantire la prestazione di aiuto sociale agli Svizzeri all’estero indigenti anche durante un soggiorno temporaneo in Svizzera. È necessario fissare nella legge la competenza della Confederazione per la prestazione di aiuto sociale alle persone in questa situazione; questa competenza deriva dal fatto che il beneficiario dispone dello status di Svizzero all’estero. ZH, GL e AG propongono di elaborare una disposizione sulla base dell’ordinanza in vigore (O-APE, art. 25 cpv. 2)4. BS propone un’aggiunta nell’articolo 22 (Principio):
La Confederazione concede l’aiuto sociale agli Svizzeri all’estero che vivono in stato d’indigenza all’estero o durante un breve soggiorno in Svizzera alle condizioni previste nel presente capitolo.
A tale proposito il Cantone AG ritiene che spetti alla Confederazione determinare l’indigenza. Per GL questa competenza è definita nella legislazione sociale del Cantone competente.
3.3.4.1 Articoli 22 e 23 (Principio e misure preventive)
I Cantoni ZH, OW, GL, BS e la CCS sono d’accordo con la norma contenuta nel progetto preliminare (art. 11 cpv. 2) che prevede che l’iscrizione all’RSE diventi una condizione necessaria per concedere aiuto sociale all’estero. In questo contesto, ZG loda che il progetto preliminare definisca il gruppo degli aventi il diritto in maniera più precisa della legge attuale. GE fa notare che il gruppo è più ristretto rispetto alla legge in vigore e non esclude che questo possa spingere alcune persone indigenti a un precipitoso ritorno in Svizzera.
Per quanto riguarda l’obbligo ad essere iscritti all’RSE per avere diritto all’aiuto sociale, BS, la CCS e la COSAS sottolineano che in Svizzera l’aiuto sociale è concesso secondo un unico criterio, l’indigenza: dunque il nuovo presupposto rappresenterebbe una restrizione inammissibile e non pertinente per quel che riguarda le prestazioni erogate sul suolo nazionale. BS aggiunge che l’articolo 11 capoverso 2 del progetto preliminare abilita il Consiglio federale a prevedere eccezioni per le persone indigenti o che si trovano in una situazione d’urgenza e sottolinea che il Consiglio deve asso-
4 OAPE, art. 25 cpv. 2 2 «L'aiuto sociale immediato che si rende necessario durante un soggiorno temporaneo in Svizzera è concesso dal Cantone di soggiorno.» ZH raccomanda inoltre di riprendere l’art. 27 cpv. 2.