Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine

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3.3.5 Capitolo 5: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero

Il PS e la OSE considerano il capitolo 5 troppo concentrato sulla regolamentazione dei rapporti finanziari. Con lo scopo di correggerlo, il PS propone di cambiare il titolo in Relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. L’OSE propone di aggiungere un articolo introduttivo che crei una base legale sufficiente per la collaborazione, la consulenza e il sostegno all’OSE da parte della Confederazione (in alternativa questa disposizione potrebbe riferirsi, in maniera generale, alle istituzioni rappresentative degli Svizzeri all’estero).

Art. 39 Collaborazione

La Confederazione collabora con l’Organizzazione degli Svizzeri all‘estero [oppure: con le istituzioni rappresentative degli Svizzeri all’estero], la consulta per tutte le questioni che concernono in particolar modo gli Svizzeri all’estero e la sostiene nell’adempimento dei suoi compiti.

L’OSE vuole che l’articolo 39 capoverso 2 menzioni anche le prestazioni da lei fornite:

2

In particolare può concedere aiuti finanziari all’Organizzazione degli Svizzeri all’estero per tutelare gli interessi e le prestazioni fornite e assicurare l’informazione degli Svizzeri all’estero.

L’UDC non è d’accordo di menzionare il nome dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero nell’articolo 39 capoverso 2. Considerando lo sviluppo dei collegamenti internazionali, i flussi di informazione e la realizzazione di uno Sportello unico, prima o poi ci si pone comunque delle domande sulla necessità della Confederazione di continuare a sovvenzionare l’OSE, il cui ruolo viene ridimensionato in particolare dall'abbondanza di informazioni sulla Svizzera direttamente consultabili.

Il PS considera l’articolo 39 come una base per sovvenzionare l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero. Tuttavia, l’articolo offre una base legale troppo debole per sovvenzionare un’organizzazione privata senza grande legittimazione democratica. Secondo il PS due modifiche potrebbero rimediare a questa mancanza: fissando la sovvenzione su una convenzione di prestazioni di diritto pubblico (aggiunta del cpv. 3) e trasformando il Consiglio degli Svizzeri all’estero in un organo consultivo della Confederazione, eletto direttamente e con una legittimità democratica (nuovo articolo).

3

Il DFAE stipula convenzioni di prestazioni di diritto pubblico con le istituzioni e vi definisce i diritti e i doveri delle istituzioni e l’aiuto finanziario da parte della Confederazione.

Secondo il PS con un articolo separato (art. 39a) sarebbe possibile valutare e legittimare meglio il Consiglio degli Svizzeri all’estero quale organo consultivo della Confederazione. L’articolo includerebbe la garanzia di elezione democratica dei propri membri (nell’ambito della rappresentanza, tema anch’esso affrontato, il PS e due associazioni svizzere all’estero6 richiedono nuovamente una circoscrizione elettorale speciale per gli Svizzeri all’estero nelle elezioni federali).

Art. 39a Consiglio degli Svizzeri all’estero 1 Un consiglio degli Svizzeri all’estero fornisce consulenza al Consiglio federale e all’amministrazione federale nell’adempimento dei loro compiti. Promuove i rapporti tra gli Svizzeri all’estero e li aiuta a formarsi un’opinione. 2 La Confederazione, sulla base del registro degli Svizzeri all‘estero, crea le condizioni affinché gli Svizzeri all’estero possano eleggere direttamente e in segreto il Consiglio degli Svizzeri

6 Amicale des Suisses du Périgord, Avenir Suisse-Croissy-sur-Seine