Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati
il rimborso ai Cantoni sarebbe incoerente con gli obiettivi di aiuto sociale federale agli Svizzeri all’estero. Per ZG, GL e GR, la norma di restituzione fa riferimento all’aiuto transitorio offerto in un momento in cui spesso non è ancora definito il luogo di rimpatrio della persona indigente o in cui sono necessarie misure di sostegno speciali. Durante questa fase è necessario chiarire quale sia il Cantone competente, una domanda cui spesso è possibile rispondere con sicurezza solo dopo mesi (SG). ZH, ZG e SO contestano l’affermazione presente nel rapporto (pag. 21) secondo la quale l’eliminazione della regola di restituzione dell’indennizzo chiarisce le competenze e applica in maniera coerente il criterio di domicilio che figura nell’articolo 115 della Costituzione. Questi Cantoni fanno notare che in Svizzera il principio è applicato solo in parte, in particolare per ciò che concerne l’assunzione dei costi, e che bisogna prevedere delle divergenze in merito alle competenze che la LAS non regola completamente. A soffrirne sono le persone che ritornano in Svizzera (SH, AI). Inoltre SH e BL pensano che la cessazione del rimborso causerebbe un maggiore carico amministrativo e di coordinazione dei Cantoni.
Secondo GR, BS, AG e la CCS sarebbe particolarmente ingiusto che la Confederazione venga meno alla propria responsabilità finanziaria, se una persona indigente è stata invitata a rimpatriare (art. 30 cpv. 1 progetto preliminare). L’esperienza insegna che proprio in questi casi i costi sono elevati.
I Cantoni BE, FR, BS, SG, SH, TI, VD e GE interpretano la cessazione della restituzione ai Cantoni come manifestante la volontà della Confederazione di rinviare i propri oneri verso i Cantoni. Considerando le difficoltà finanziarie dei Cantoni, quest’ultimi, sostanzialmente, si oppongono a questi trasferimenti di costi senza compensazione da parte della Confederazione. ZH e GE sottolineano i notevoli oneri supplementari, con cui verrebbero confrontati. SZ e SG argomentano che le recenti modifiche dei diritti sociali avrebbero portato sempre più a oneri supplementari per Cantoni e Comuni.
Molti dei Cantoni partecipanti alla consultazione chiedono che l’articolo 3 LAPE sia ripreso nella LSEst. SH vorrebbe riprendere anche gli articoli 16 e 245. I Cantoni ZH, BS, AG e la COSAS propongono di aggiungere una disposizione nel progetto preliminare, secondo la quale il diritto al rimborso varrebbe nei primi 3 mesi a partire dal giorno del rimpatrio (come nel diritto vigente) e, nei casi molto onerosi, nel primo anno (BS) o più a lungo (AG).
3.3.4.5.2 Articolo 38 capoverso 2 (Spese di altri Stati in base a convenzioni
d’assistenza)
I Cantoni SZ, GL, ZG, AI e la CCS, in riferimento al capoverso 2, fanno notare la mancanza di coerenza del progetto, che vuole che l’aiuto sociale agli Svizzeri all’estero sia assegnato alla Confederazione (art. 22 e 38). Di conseguenza la Confederazione dovrebbe assumere i costi degli Svizzeri all’estero indigenti quando un altro Stato ne chieda il rimborso in base a una convenzione di sicurezza sociale. SZ ricorda che l’obbligo di restituzione da parte del Cantone d’origine è stato abrogato nell’ultima revisione della LAS. Il capoverso 2 va quindi stralciato.
5 L’art. 24 cpv. 2 LAPE permette deroghe per i termini indicati nell’art. 3 a importanti gruppi di Svizzeri all’estero. L’art. 16 impone all’autorità cantonale competente di assistere, indipendentemente dalla ripartizione dei costi.