Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine

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L’OSE propone un nuovo capoverso 3 in cui vengono disciplinate le relazioni tra la Confederazione e il Consiglio degli Svizzeri all’estero, più precisamente la comunicazione tra le due parti e la consulenza alla Confederazione. Lo stesso capoverso deve disciplinare il sostegno della Confederazione nell’elezione dei delegati del Consiglio.

3

Cura lo scambio di informazioni con il Consiglio degli Svizzeri all’estero e consulta questo organo per tutte le questioni relative alla politica nei confronti degli Svizzeri all’estero. Sostiene l’elezione dei membri del Consiglio sulla base del registro degli Svizzeri all’estero.

Il PS propone un nuovo capoverso sulle misure mirate a favore dei giovani Svizzeri all’estero:

3

Promuove lo scambio di giovani Svizzeri all’estero tra loro e con la loro patria.

Il PLR Svizzero e il PLR International osservano che la Confederazione deve garantire la protezione dei dati in caso di cooperazione con un’organizzazione privata. Ai sensi della mozione 13.3006, si oppongono al trasferimento degli indirizzi dalla Confederazione all’OSE.

3.3.1.2 Articolo 10 (Informazione)

L’articolo 10 viene accolto in generale favorevolmente. L’OSE predilige una formulazione più precisa del capoverso 1, in modo che l’obbligo di informazione da parte della Confederazione non venga relativizzato. Un nuovo capoverso deve fissare l’obbligo della Confederazione di informare gli aventi diritto di voto all’estero sulle votazioni ed elezioni previste e un ulteriore capoverso deve menzionare a livello legislativo l’organo «Revue Suisse»:

1

La Confederazione garantisce agli Svizzeri all‘estero l’informazione sui loro diritti e doveri nonché sulle tematiche legate alla presente legge.

2

Gli aventi diritto di voto all’estero vengono informati sulle votazioni ed elezioni previste.

3

La rivista «Revue Suisse» ha lo scopo di promuovere le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Agevola la loro partecipazione alla vita politica svizzera attraverso un’informazione indipendente e specifica per i diversi gruppi.

4

In particolare, il DFAE può mettere a disposizione in forma elettronica una raccolta delle basi legali che riguardano gli Svizzeri all’estero o avvicinare questi ultimi alle istituzioni e alla vita politica svizzere.

Secondo il PS il capoverso 1 presenta la lacuna di limitare l’obbligo di informazione da parte della Confederazione agli Svizzeri all’estero che si sono annunciati. La Confederazione deve potersi rivolgere a tutti i cittadini svizzeri che soggiornano all’estero, indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno all’RSE. Gli Svizzeri domiciliati all’estero restano sempre cittadini svizzeri, anche nel caso in cui non si siano registrati. Il PS propone le conseguenti modifiche dei capoversi 1 e 2:

1 La Confederazione informa i cittadini svizzeri domiciliati all’estero, in forma elettronica o cartacea, sui loro diritti e doveri nonché sulle tematiche legate alla presente legge. 2 In particolare, il DFAE può mettere a disposizione in forma elettronica una raccolta delle basi legali che riguardano i cittadini Svizzeri domiciliati all‘estero o avvicinare questi ultimi alle istituzioni e alla politica svizzere.