Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
3.2 Titolo primo: Disposizioni generali
3.2.1 Articolo 2 (Scopo)
Il PPD sottolinea che la promozione della mobilità internazionale è un importante obiettivo della legge.
L’OSE propone di inserire prima della lettera a una nuova disposizione, secondo la quale la Confederazione è tenuta a garantire una politica coerente nell’ambito della mobilità internazionale degli Svizzeri.
a) garantire una politica coerente [o globale] nell’ambito della mobilità internazionale degli Svizzeri.
Il PS presenta una proposta di analoga portata legata alla sua proposta sul credito quadro (art. 74, vedi n. 2.6). Il partito propone di completare la lettera c:
c) agevolare la mobilità internazionale degli Svizzeri e garantire una politica uniforme e coerente in materia.
3.2.2 Articolo 3 (Definizioni)
Secondo il PS la definizione di Svizzeri all’estero di cui alla lettera a può essere accettata soltanto se l’articolo 11 viene modificato ai sensi dell’obbligo di notificazione. In caso contrario non rientrano nella definizione i cittadini svizzeri che vivono all’estero temporaneamente o definitivamente senza essere iscritti al registro degli Svizzeri all’estero (RSE). La loro esclusione non viene motivata in modo plausibile. ZH e BS osservano che si potrebbero evitare problemi di interpretazione precisando che si tratta del domicilio quale riconosciuto nel diritto civile; a tal riguardo ZH ritiene che la definizione di Svizzeri all’estero non dipenda dall’obbligo di notificazione.
In riferimento alla lettera b che definisce il registro degli Svizzeri all’estero, il Cantone GE fa notare l’interesse delle autorità cantonali e comunali incaricate della tenuta del registro degli abitanti ad accedere a determinati dati del registro degli Svizzeri all’estero.
3.2.3 Articolo 5 (Responsabilità individuale)
I Cantoni SZ, OW, JU, il PPD, il PLR Svizzero, il PLR International e il CP giudicano positivamente che il progetto preliminare fissi il principio della responsabilità individuale, come anche Travail.Suisse, che menziona alcuni esempi recenti di viaggi intrapresi con negligenza, che hanno costretto la Confederazione a onerose misure di protezione. Il PPD ritiene giusto che la Confederazione esiga una partecipazione alle spese derivate dal comportamento negligente.
Per il Cantone SG il rispetto delle direttive delle autorità dello Stato di residenza dipende dal comportamento responsabile di ognuno. Questo deve essere espresso esplicitamente nella LSEst e perciò propone di completare l’articolo 5 con il capoverso seguente:
2
Rispetta la legislazione dello Stato di residenza e osserva le istruzioni delle autorità locali.
Il PS e l’OSE sono favorevoli a introdurre nella legge la responsabilità individuale, ma affermano che tale principio non può essere valutato allo stesso modo nel caso di Svizzeri domiciliati all’estero e nel caso di concittadini domiciliati in Svizzera che soggiornano temporaneamente all’estero. Il PS e l’OSE propongono disposizioni relative all’assicurazione facoltativa AVS/AI per gli Svizzeri all‘estero (vedi n. 4.1).