Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine

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Secondo la CRS la LSEst dovrebbe anche regolamentare i tipi di sepoltura. In questo senso, quando la famiglia viene informata del decesso di un parente solo a posteriori possono sussistere delle difficoltà. La CRS propone quindi una disposizione che preveda di procedere alla sepoltura in tomba individuale senza cremazione, nei casi in cui la Confederazione deve occuparsi di uno Svizzero all’estero deceduto indigente senza aver potuto contattare la famiglia per tempo.

3.3.4.4 Sezione 5: Restituzione

Il Cantone SO ritiene che l’obbligo di restituzione previsto nell’articolo 36 sia troppo restrittivo. Nella maggior parte dei Cantoni, l’obbligo di restituzione è rilevante solo se il beneficiario ritrova un certo agio finanziario. Questo criterio ha dato buoni risultati. Le persone non tenute a versare una restituzione subito sono motivate a sopperire ai proprio bisogni mediante mezzi propri; l’articolo 36 del progetto preliminare non aiuta a motivare queste persone. Anche la COSAS ritiene che l’indipendenza finanziaria sia il primo obiettivo dell’aiuto sociale e nelle sue istruzioni raccomanda, per favorire l’integrazione, di non esigere una restituzione dal reddito di un’attività remunerata successiva.

Il Cantone SO propone di semplificare il capoverso 3 relativo alla restituzione delle prestazioni ottenute in modo fraudolento in:

Le prestazioni pecuniarie (prestazioni di aiuto sociale) ottenute indebitamente sono restituite.

Nel capoverso 4 SO precisa che l’obbligo di restituzione valido per gli eredi deve essere esteso alle persone che hanno beneficiato di versamenti per l’assicurazione sulla vita.

Infine SO propone di aggiungere all’articolo 36 un nuovo capoverso relativo alla restituzione di prestazioni usate in modo improprio:

Le prestazioni pecuniarie impiegate, malgrado intimazione, per fini contrari alle condizioni e agli obblighi fissati, devono essere rimborsate.

Il Cantone di OW propone di precisare il termine di restituzione e l’assenza di interessi (art. 37) indicando che la restituzione di aiuto sociale è esigibile per dieci anni a partire dal versamento dell’ultima prestazione.

3.3.4.5 Sezione 6: Ripartizione delle spese (Restituzione di aiuto sociale)

3.3.4.5.1 Articolo 38 capoverso 1 (Restituzione dei costi cantonali dell’aiuto so-

ciale da parte della Confederazione)

Nella legge in vigore (art. 3 LAPE), la Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni di aiuto sociale a persone che ne hanno diritto nei primi tre mesi del loro rimpatrio (restituzione ai Cantoni delle prestazioni di aiuto sociale fornite). Il progetto preliminare non contiene disposizioni in merito. OW approva tale decisione vedendovi l’applicazione logica del principio secondo cui i Cantoni assumono l’aiuto sociale dei cittadini in Svizzera anche se ciò comporta un certo aumento delle spese cantonali di aiuto sociale. In linea di principio LU nota che questa soluzione è in armonia con il recente annullamento dell’obbligo di indennizzo del Cantone d’origine nei confronti del Cantone di soggiorno (revisione della LAS) e che quindi appare adeguata. Senza respingere espressamente questa proposta, la CCS esprime riserve e suggerisce di esaminare di nuovo la questione.

La maggioranza dei Cantoni (BE, ZH, GL, ZG, FR, SO, BS, BL SH, AI, AR, SG, GR, AG, TI, VD, GE, JU) e la COSAS rifiutano, a volte con decisione, la rinuncia al rimborso delle spese da parte della Confederazione ai Cantoni. AG sostiene che abolire