Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati

3.5.1 Capitolo 1: Protezione consolare

3.5.1.1 Articolo 55 (Persone fisiche)

L’AEM propone di aggiungere un periodo nel capoverso 3, che precisi che la Confederazione deve dare più peso alla protezione della vita e dell’integrità fisica degli Svizzeri all’estero che a un’eventuale nazionalità del Paese ospitante:

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Una persona che possiede, oltre alla nazionalità svizzera, anche la nazionalità del Paese ospitante può beneficiare della protezione consolare svizzera se lo Stato di residenza non vi si oppone. Restano riservate le circostanze in cui siano in pericolo la vita o l'integrità fisica dell'interessato.

3.5.1.2 Articolo 56 (Persone giuridiche)

Il CP approva l’inclusione di persone giuridiche nel campo d’applicazione della legge.

3.5.1.3 Articolo 61 (Assistenza generale all’estero)

La CRS propone, per quanto riguarda l’informazione dei famigliari degli interessati, che l’obbligo d’informazione da parte della Confederazione non si limiti alle operazioni di ricerca e salvataggio, ma che copra un ampio raggio di situazioni. Tale risultato si otterrebbe spostando nel capoverso 1 il secondo periodo del capoverso 3.

3.5.1.4 Articolo 62 (Privazione della libertà)

La CRS propone di aggiungere dopo il capoverso 2 due altre misure da intraprendere dalla rappresentanza: informare i famigliari sul luogo di soggiorno dell’interessato (solo se l’interessato l’acconsente) e promuovere il contatto fra l’interessato e i suoi cari.

3.5.1.5 Articolo 63 (Prestiti d’emergenza)

Il Cantone ZG e il CP approvano l’articolo 63 che precisa la categoria degli aventi diritto e la cui formulazione generale è restrittiva. L’UDC non vuole che i rifugiati e gli apolidi con domicilio in Svizzera abbiano diritto a prestiti d’emergenza. D’altra parte però osserva che il pagamento diretto di fatture da parte delle rappresentanze garantisce l’uso di prestiti d’emergenza per scopi definiti dalla legge.

L’UDC e il PLR, Svizzero e International, si esprimono contro l’intenzione di garantire agli Svizzeri prestiti d’emergenza per pagare il viaggio di ritorno da uno Stato terzo verso il loro domicilio, se quest’ultimo non è in Svizzera. In casi del genere, l’aiuto dovrà prima essere fornito dallo Stato di domicilio. L’UDC esclude questa possibilità per i cittadini con doppia nazionalità che vivono nel loro secondo Stato d’origine. Il PLR, Svizzero e International, potrebbe fare delle eccezioni se la nazionalità svizzera è preponderante. Si propone la trasposizione della legge in vigore (LAPE, art. 22 b).

3.5.1.6 Articolo 64 (Situazioni di crisi)

Secondo il parere della CRS, il capoverso 2 dovrebbe imporre al DFAE e alle rappresentanze di informare le famiglie, sia all’estero che in Svizzera.

3.5.1.7 Articolo 65 (Rapimenti e cattura di ostaggi)

Il Cantone GL e la CCS approvano la formulazione potestativa della prestazione d’assistenza nell’articolo 65. La Confederazione ha quindi la possibilità di limitare la propria assistenza, o di rinunciarvi, a seconda del caso. La CCS fa notare che questa formulazione esclude l’assunzione di un riscatto.