Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine

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di età, affinché al raggiungimento della maggiore età la procedura di notificazione sia conclusa e la persona possa esercitare immediatamente i propri diritti politici. La formulazione del capoverso 3 sembra non permettere più questa prassi, poiché gli interessati vengono invitati al raggiungimento della maggiore età a confermare l’iscrizione all’RSE e solo alla fine di questo processo può essere avviata, secondo l’articolo 19, la procedura di notificazione. TG propone di abrogare l’articolo 12 capoverso 3 senza che sia sostituito.

3.3.2.3 Articolo 13 (Comunicazione di cambiamenti)

Il Cantone TI intende fissare nella LSEst l’obbligo di notificazione in riferimento a eventi di stato civile esteri. Tale obbligo si applica anche ai cittadini stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con un cittadino svizzero (secondo l’art. 39 OSC). SG sostiene l’obbligo della persona iscritta all’RSE, di cui al capoverso 2, di comunicare il cambiamento di domicilio, poiché i dati di domicilio non validi causano un dispendio inutile ai comuni di voto.

Con riferimento al capoverso 3, GE desidera che i comuni politici e il DFAE siano tenuti a informarsi reciprocamente. La Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC) fa riferimento allo scambio elettronico dei dati interno alla Svizzera tra i comuni politici. Al fine di colmare la mancanza di dati in caso di iscrizione o cancellazione nel registro da o all’estero, la CSC propone di inserire nell’articolo 13 una disposizione supplementare fondata sulla legge sull’armonizzazione dei registri (RS 431.02), che prevede lo scambio elettronico dei dati attraverso interfacce da definire tra le rappresentanze e i comuni politici.

3.3.2.4 Articolo 14 (Cancellazione dal registro e distruzione dei dati)

Tre pareri prendono in considerazione il motivo della cancellazione dal registro, di cui al capoverso 2 lettera c, con riferimento a minorenni iscritti all’RSE che non hanno confermato l’iscrizione. SG chiede la loro radiazione (cfr. la posizione di SG nei confronti dell’art.12 cpv. 3 n. 2.3.2.2). L’OSE si pronuncia affinché la disposizione venga modificata: o l’iscrizione all’RSE deve permanere al raggiungimento della maggiore età, oppure il termine fissato per la conferma dell’iscrizione deve essere prorogato ad almeno 90 giorni.

Nel caso in cui, come raccomanda il PS, l’iscrizione resti obbligatoria, la lettera c dovrebbe essere logicamente cancellata. Se invece il legislatore decide a favore del concetto di iscrizione facoltativa, allora bisognerebbe modificare la lettera c al fine di fissare almeno tre richiami e un termine di almeno 6 mesi.

L’AEM (Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen) si esprime sul motivo della cancellazione dal registro secondo il capoverso 2 lettera e, in seguito all’impossibilità di raggiungere la persona all’indirizzo indicato. Attraverso l’aggiunta «per un prolun-

gato periodo di tempo» possono essere evitate cancellazioni affrettate da parte delle

autorità.

Il Cantone BS fa riferimento alla spiegazione fornita nel rapporto in base alla quale la cancellazione di una persona porta alla disattivazione dei suoi dati personali nell’RSE. BS propone che la disattivazione e l’ulteriore utilizzo dei dati dopo la cancellazione vengano disciplinati espressamente nella legge.

BS ritiene che anche la distruzione dei dati, che costituisce l’oggetto del capoverso 3, dovrebbe essere disciplinata a livello legislativo e non semplicemente a livello di or-