Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine

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3.2.4 Articolo 7 («Sportello unico»)

Oltre ad alcuni Cantoni, anche il PPD, il PS, il PLR International, Travail.Suisse e il CP approvano il concetto di «Sportello unico». L’OSE giudica notevolmente semplifi-

cato il rapporto tra gli Svizzeri che si spostano all’estero e le autorità attraverso un interlocutore principale per le questioni di questo tipo. L’Organizzazione colloca l’articolo 7 nel contesto della strategia politica globale da adottare nei confronti degli Svizzeri all’estero, in cui rientra anche l’assegnazione della responsabilità a un dipartimento. Per questa ragione ritiene necessaria una formulazione più dettagliata rispetto al progetto preliminare:

1

Il DFAE garantisce lo sviluppo di una politica coerente [o globale] nell’ambito della mobilità internazionale degli Svizzeri.

2

È l’interlocutore principale delle persone e delle istituzioni svizzere all’estero.

3

Fornisce i servizi consolari avvalendosi di norma della propria rete di rappresentanze. Nello sviluppo della rete di rappresentanze la priorità è data all’assistenza delle comunità svizzere. 4

In collaborazione con gli altri dipartimenti elimina gli ostacoli alla mobilità internazionale degli Svizzeri.

5

Ha un ruolo guida nell’attuazione di questa legge e coordina l’attività amministrativa con gli uffici competenti dell’Amministrazione federale e dei Cantoni ai quali sono assegnati compiti pre-3

visti dalla presente legge .

Il PS accoglie favorevolmente il concetto di «Sportello unico», che a suo parere ne-

cessiterebbe di essere concretizzato. A tal fine propone di completare il capoverso 2 (il capoverso 1 rimarrebbe invariato, il capoverso 3 verrebbe modificato secondo la proposta dell’OSE, il capoverso 5 secondo la formulazione di cui sopra):

2

Fornisce i servizi consolari avvalendosi di norma della propria rete di rappresentanze e dell’egovernment. Garantisce che i servizi di base siano offerti a tutti, in modo efficiente e a un buon livello di qualità.

3.2.5 Articolo 8 (Strategia di politica estera)

Secondo una proposta identica del PS e dell’OSE, l’articolo 8 deve specificare che la strategia di politica estera deve tenere conto non solo degli interessi, ma anche del ruolo e del potenziale degli Svizzeri all’estero. In questo modo è più chiara l’importanza della rete che gli Svizzeri all’estero costituiscono ai fini della tutela degli interessi superiori della Svizzera.

Nel definire la propria strategia di politica estera il Consiglio federale tiene conto del ruolo, del potenziale e degli interessi delle persone e delle istituzioni svizzere all’estero.

3.3 Titolo secondo: Svizzeri all’estero

3.3.1 Capitolo 1: Rete di contatti e informazioni

3.3.1.1 Articolo 9 (Rete di contatti)

Il PS e l’OSE accolgono con favore l’articolo 9 per il quale propongono alcuni complementi.

3 L’OSE ha inoltrato il proprio parere in tedesco e in francese. In francese «attuazione» è reso con «mise en oeuvre», in tedesco con «Umsetzung». Invece «ha un ruolo guida» traduce «ist […] federführend» e «assume la responsabilité».