Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine

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3.3.2 Capitolo 2: Registro degli Svizzeri all’estero

3.3.2.1 Articolo 11 (Iscrizione al registro degli Svizzeri all’estero)

Il Cantone LU accoglie favorevolmente che il progetto preliminare renda facoltativa l’iscrizione all’RSE, mentre SG e TG propongono una modifica senza variazioni del concetto di base. Il PS, l’UDC, il PRL Svizzero e il PRL International come anche l’OSE difendono il concetto dell’obbligo di annuncio.

SG e TG vorrebbero che il capoverso 1 preveda oltre al diritto di iscrizione all’RSE anche la collaborazione da parte della persona avente diritto. Propongono di integrare il capoverso 1 come segue:

1

I cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera hanno diritto, dopo essersi annunciati presso la rappresentanza competente, all’iscrizione al registro degli Svizzeri all’estero.

Il PS, l’UDC e l’OSE si impegnano con decisione per sancire quale obbligo legale l’annuncio in vista dell’iscrizione all’RSE. Anche GE sostiene questa posizione. A tale scopo il progetto preliminare può riprendere il diritto vigente (Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero, articolo 12 capoverso 1, RS 191.1).

Il PS e l’OSE propongono una modifica simile del capoverso 1:

Notificazione e iscrizione al registro degli Svizzeri all’estero

1

I cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera sono tenuti ad annunciarsi presso la rappresentanza competente per l’iscrizione al registro degli Svizzeri all’estero [OSE]

Iscrizione al registro degli Svizzeri all’estero

1

I cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera devono iscriversi al registro degli Svizzeri all’estero [PS].

Il PS e l’OSE presentano alcune considerazioni fondamentali a favore dell’obbligo giuridico di iscrizione. Per raggiungere l’obiettivo della legge e garantire una politica coerente nei confronti degli Svizzeri all’estero, la cerchia di persone deve essere conosciuta dalle autorità. Questo è impossibile se la registrazione è rimessa alla decisione delle persone interessate. Il PS spiega a questo proposito che in ragione dei diritti dei cittadini, lo Stato ha bisogno di conoscere queste persone, di censirle e di comunicare con loro.

Oltre all’OSE e al PS, l’UDC e SG partono dal presupposto di una ripercussione negativa della registrazione, nel caso in cui l’obbligo decada. In questo caso una parte rilevante di cittadini svizzeri che vivono all’estero non si annuncerebbe più. Il PS stima che nel peggiore dei casi il numero di persone registrate diminuirebbe passando da quello delle persone immatricolate (715 000) a quello degli iscritti nei cataloghi elettorali (149 000).

Sulla base di questi presupposti si espongono aspetti pratici a favore di una soluzione che preveda l’obbligo giuridico di notificazione. L’adempimento dei compiti da parte delle autorità, come ad esempio l’informazione ufficiale e l’assistenza in caso di crisi o catastrofi, nei confronti di un gruppo significativo di persone non registrate diventerebbe complicato. La verifica della loro identità e dei loro diritti esigerebbe un maggiore dispendio amministrativo e le contestazioni diventerebbero più frequenti. Anche la conoscenza del gruppo destinatario verrebbe pregiudicata: procedere a rilevamenti statistiche, un impegno che figura nell’articolo 81, sarebbe illusorio. SG afferma a tal proposito che un incremento del dispendio causato dalla mancata iscrizione al registro non deve penalizzare gli Svizzeri all’estero bisognosi di assistenza.