Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine
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all’estero. I membri del Consiglio sono eletti per la durata di quattro anni. Un regolamento disciplina il rimborso delle spese di trasporto.
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La Confederazione emana prescrizioni che garantiscono un processo elettorale democratico. In particolare, fissa la trasparenza e l'importo finanziario massimo a favore dei candidati e sostiene misure atte a offrire agli elettori informazioni oggettive ed equilibrate.
Per l’UDC il Consiglio degli Svizzeri all’estero non può in nessun caso rappresentare ufficialmente gli Svizzeri all’estero. È il punto di incontro dei delegati di diversi club svizzeri e la sua esistenza non deve essere legittimata dalla legge. Gli Svizzeri all’estero potrebbero sottoporre le proprie preoccupazioni direttamente ad attori politici o ai servizi federali passando dai partiti o da singole persone.
La cooperativa Soliswiss chiede che il decreto federale concernente la concessione di una garanzia sussidiaria alla Società cooperativa «Fondo di solidarietà degli Svizzeri all'estero» del 22 giugno 1962 (RS 852.8) sia ripreso nella LSEst, contrariamente a quanto previsto nel progetto di legge. Propone a questo scopo di inserire un capoverso supplementare fra i capoversi 2 e 3 dell’articolo 39:
Sostiene e incoraggia la cooperativa Fondo di solidarietà degli Svizzeri all’estero a intraprendere un’azione comune in caso di perdita dei mezzi di sussistenza all’estero, non imputabili all’interessato, dovuti a guerre, sommosse o misure coercitive generali di carattere politico. Le accorda in particolare una garanzia sussidiaria ai sensi di un prestito senza interessi per indennità non più coperte dal patrimonio disponibile (capitale di solvibilità). La garanzia può essere concessa solo se alla Confederazione è contemporaneamente concesso un diritto d’opposizione, basato sulla valutazione del singolo caso.
3.4 Titolo terzo: Scuole svizzere e altre forme di trasmissione dell’istruzione svizzera all’estero
I Cantoni BE, SO, SG, GR e AG si riferiscono alla procedura di consultazione relativa al progetto preliminare per una legge federale sulla presenza dell’istruzione svizzera all’estero (2012) e rimandano al relativo parere. La questione relativa alle opportunità di istruzione all’estero e di formazione online (e-learning) è affrontata in una comunicazione spontanea (Swiss Club of New South Wales).
Il PPD e l’UDC approvano l’integrazione della revisione della legge concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero nella LSEst. L’UDC difende con decisione questa posizione perché auspica che lo scopo principale resti la promozione dell’istruzione dei giovani svizzeri all’estero e che questa attività non sia sfruttata per scopi diplomatici o di politica dell’educazione.
Il PS e la OSE sono concordi in linea di massima nel riunire in un’unica legge gli atti normativi rilevanti, considerano tuttavia accettabile un atto separato dati gli obiettivi, la specificità e la densità normativa della legge federale sulla trasmissione dell’istruzione svizzera all’estero.
3.5 Titolo quarto: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all’estero
Il Cantone ZH, la CCS, il PS e l’AEM (Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen) approvano tanto la garanzia della protezione consolare regolata a livello legislativo quanto la consolidazione del principio della responsabilità individuale. Il Cantone JU e il CP approvano che l’articolo 59 capoverso 1 escluda il diritto alla protezione consolare.