Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine

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L’OSE spiega che l’obbligo di iscrizione all’RSE fissato nella legge non comporta l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento. Il legislatore potrebbe prevederle, se le ritiene necessarie (ad esempio tasse o termini di disbrigo).

La Croce Rossa Svizzera (CRS) sottolinea il grande vantaggio della registrazione nel caso in cui si debba cercare queste persone o mettersi in contatto con i loro congiunti (per definire il luogo di residenza di una persona dopo la sua emigrazione, accertare l’origine di un figlio nato da unione illegittima). La CRS auspica con decisione che la Confederazione inciti gli Svizzeri che vivono all’estero ad annunciarsi.

Il Cantone GE osserva che, secondo la spiegazione dell’articolo 11 fornita nel rapporto, è possibile iscrivere all’RSE anche i membri minorenni della famiglia. GE reputa opportuno precisare nella legge per quali famigliari vale questa possibilità.

Secondo il capoverso 2 l’iscrizione all’RSE è il presupposto per l’esercizio dei diritti e doveri di cui al titolo secondo della legge. Il Cantone AR si interroga sulla costituzionalità di questo presupposto relativamente ai diritti politici, mentre GE considera problematica tale disposizione nel caso in cui la notificazione non venga disciplinata come obbligo, poiché in questo modo si ridurrebbero le possibilità delle persone di esercitare i loro diritti politici all’estero. SG si oppone all’iscrizione all’RSE quale condizione del diritto all’aiuto sociale. BS e la CSIAS fanno riflettere sul fatto che l’aiuto sociale deve essere talvolta fornito molto rapidamente e questo renderebbe inammissibile tale condizione (cfr. n. 2.3.4.1).

L’UDC e l’OSE invitano il legislatore a esaminare una disposizione, in base alla quale i cittadini svizzeri che abbandonano il proprio domicilio svizzero vengono automaticamente iscritti all’estero. Questa soluzione sarebbe coerente con l’articolo 13, capoverso 3, che impone ai comuni di domicilio svizzeri di dare notifica al DFAE dei concittadini che sono rientrati in Svizzera.

3.3.2.2 Articolo 12 (Iscrizione)

Il Cantone LU accoglie con favore la soluzione prevista al capoverso 1 in base alla quale ogni persona deve essere iscritta presso un’unica rappresentanza. Il PS respinge la formulazione del capoverso 1. Questo partito considera tale soluzione come requisito del comparire personalmente presso la rappresentanza competente, che risulta però essere sempre più complicato, considerato il concentramento della rete di rappresentanze consolari. L’e-government permetterebbe tecnicamente di notificare automaticamente all’estero i cittadini svizzeri che hanno abbandonato il loro domicilio in Svizzera. Il PS sottopone perciò una nuova formulazione del capoverso 1:

1

L’iscrizione al registro degli Svizzeri all’estero può avvenire tramite notificazione presso la rappresentanza competente o tramite comunicazione da parte del comune svizzero al DFAE al momento della notifica prima della partenza all’estero.

Il Cantone SG reputa superflua la disposizione contenuta nel capoverso 3 che invita i cittadini minorenni iscritti al registro degli Svizzeri all’estero a confermare la propria iscrizione al raggiungimento della maggiore età. SG parte dal presupposto che tramite questa disposizione venga modificata la prassi in vigore. Se la formulazione del capoverso 3 viene conservata, la richiesta di esercizio dei diritti politici (art. 19) deve precedere la conferma dell’iscrizione all’RSE, al fine di evitare equivoci.

Il Cantone TG spiega che nella pratica le richieste di iscrizione nel catalogo elettorale dovrebbero essere prese in considerazione già prima del compimento del 18° anno