Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine

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lutamente esercitare questa competenza. BS suggerisce al legislatore di evitare, se possibile, di precisare le condizioni per la concessione dell’aiuto sociale nell’ordinanza di applicazione della legge. Secondo la COSAS nella seconda frase del capoverso 2 bisognerebbe conferire un valore imperativo a queste eccezioni e stralciare la formulazione potestativa:

2

L’iscrizione è il requisito per esercitare i diritti e i doveri degli Svizzeri all’estero e accedere ai servizi forniti dalle autorità svizzere conformemente al presente titolo. Sono fatti salvi casi di indigenza o situazioni d’emergenza.

Il PLR Svizzero e il PLR International approvano che non sia più concesso aiuto sociale agli Svizzeri che soggiornano all’estero per oltre tre mesi e mantengono il proprio domicilio in Svizzera. Il progetto preliminare rispetta la ripartizione dei compiti fra la Confederazione e i Cantoni, secondo cui l’aiuto sociale è di competenza dei Cantoni.

Il Cantone di ZG approva che l’espressione nel bisogno della legge in vigore (art. 1 LAPE) venga sostituita dalla formulazione in stato d’indigenza (art. 22 progetto preliminare) e che per il termine drohende Not (art. 4 LAPE, trasformato nel progetto preliminare in drohende Bedürftigkeit) si usi la formulazione indigenza imminente. Tuttavia deplora che la definizione del termine indigenza non figuri esplicitamente nella LSEst e che debba essere desunta dall’articolo 24 (Sussidiarietà). Sarebbe auspicabile precisare nella legge il termine di indigenza, all’occorrenza in un articolo separato. ZH propone un’aggiunta all’articolo 24 in cui l’aiuto sociale è concesso quando i beneficiari “non possono provvedere sufficientemente o tempestivamente alla sussistenza con mezzi propri”. In questo modo la definizione di indigenza sarebbe la stessa della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS, RS 851.1, art. 2). Inoltre verrebbe adeguata sia nel dominio intercantonale (LAS) che in quello dell’aiuto sociale agli Svizzeri all’estero.

3.3.4.2 Sezione 2: Condizioni per ottenere l’aiuto sociale

Il Cantone SO critica all’articolo 26, in cui sono regolate le condizioni di rifiuto o revoca dell’aiuto sociale, che il progetto preliminare ritenga in parte un contegno sconveniente come motivo d’esclusione (lettere a, d ed e). Una persona la cui indigenza è stata accertata non lo è meno se mostra un comportamento indisciplinato. Il diritto svizzero sull’aiuto sociale riduce le prestazioni di una persona che non adempie ai propri doveri solo nella misura in cui non vengono violati il diritto fondamentale garantito nell’art. 12 della Costituzione federale. Non è chiaro se la lettera a permette alla Confederazione di rifiutare o revocare il minimo assoluto di prestazioni a una persona che non adempie i propri doveri. Secondo SO gli altri motivi d’esclusione (lettere b, c e f) sono giustificati perché si ricollegano direttamente all’indigenza o alla sua dimostrazione. Questo Cantone propone inoltre di suddividere l’articolo 26 in due disposizioni: una che definisca i motivi di rifiuto o di revoca delle prestazioni, l’altra i motivi di riduzione.

3.3.4.3 Sezione 3: Prestazioni di aiuto sociale

3.3.4.3.1 Articolo 31 (Spese di sepoltura)

A proposito dell’articolo 31 la Croce Rossa Svizzera (CRS) spiega che nella pratica la Confederazione informa con discrezione i famigliari del decesso o della sepoltura di un parente. Propone di verificare se la LSEst potrebbe obbligare la Confederazione a informare un parente prossimo del decesso di uno Svizzero all’estero.