Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine
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Il PS e l’OSE sottopongono una disposizione dallo stesso contenuto:
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Gli Svizzeri all’estero che non possono assicurarsi in modo adeguato presso le autorità di previdenza pubblica nel loro Paese ospite, possono farlo facoltativamente presso il sistema di sicurezza sociale e le assicurazioni svizzeri.
Anche il PLR International propone una disposizione che dia il diritto agli Svizzeri all’estero di avere l’AVS/AI facoltativa. Prevede le stesse condizioni proposte dal PS e dall’OSE, ma esclude i Paesi di domicilio con cui esiste un accordo di previdenza sociale:
Gli Svizzeri all’estero che non possono assicurarsi in modo adeguato presso le autorità di previdenza pubblica nel loro Paese ospite, possono farlo facoltativamente presso il sistema di sicurezza sociale e le assicurazioni svizzeri. Le persone che sono domiciliate in un Paese con cui la Svizzera ha concluso un accordo sulla computabilità delle prestazioni di previdenza e che sono tenute a pagare i contributi sono escluse.
Il PLR International giustifica la proposta facendo riferimento alla situazione degli Svizzeri attivi in un’organizzazione internazionale. Precisa inoltre che i contributi vanno fissati in modo tale che la disposizione non possa danneggiare le assicurazioni sociali.
Il PS precisa che la propria proposta potrebbe essere inserita come nuovo capoverso nell’articolo 5 (con la modifica del titolo dell’articolo in «Responsabilità individuale e previdenza»), gli autori delle altre proposte non definiscono un posto in particolare dove inserire la relativa proposta.
4.2 Proposta sul principio di non discriminazione
Il PS e l’OSE propongono di aggiungere un articolo sulla non discriminazione, per precisare il principio espresso nell’articolo 8 Cost. riguardo agli Svizzeri all’estero. Il PS vuole inserirlo come articolo 8a nelle disposizioni generali, mentre l’OSE non si esprime riguardo alla sua posizione nella legge.
Su suolo elvetico, gli Svizzeri all’estero non devono essere discriminati a causa del loro domicilio all’estero.
Viene osservato che gli Svizzeri all’estero sono allo stesso tempo assoggettati alla legge del proprio Stato di domicilio e al diritto del loro Stato d’origine (la Svizzera), nonché agli obblighi contrattuali internazionali. Da tale situazione possono nascere effetti discriminatori (involontari). Gli autori della proposta citano l’esempio dell’accordo sulla libera circolazione delle persone fra la Svizzera e l’UE, che ha come conseguenza che gli Svizzeri all’estero che rimpatriano da uno Stato dell’UE sono trattati meno bene dei cittadini di uno Stato dell’UE per ciò che concerne il ricongiungimento in Svizzera con membri stranieri della loro famiglia.
5. Elenco dei partecipanti (con abbreviazioni)
5.1 Destinatari
Cantoni
ZH Cantone di Zurigo
BE Cantone di Berna
LU Cantone di Lucerna