Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine
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mancata partecipazione alle elezioni o alle votazioni per un periodo sufficientemente lungo (quattro anni consecutivi) sia integrata alla rinuncia dell’esercizio del diritto di voto e considerata come motivo di radiazione.
Il Cantone SO apprezza gli sforzi profusi per trovare una soluzione migliore di quella offerta con la dispendiosa applicazione dell’attuale legge. Invece del capoverso 3 del progetto preliminare, SO propone una soluzione più semplice ed economica che minimizzi il rischio di abuso. Dopo che il materiale di voto è stato rinviato perché non ha potuto essere recapitato, il Comune di voto, invece di inviare per altre due volte la documentazione, spedisce un formulario per la rettifica dei dati. A tale scopo SO propone un nuovo capoverso :
Se il materiale di voto non può essere recapitato ed è rinviato al mittente, la persona interessata riceve un invito a rettificare i dati del catalogo elettorale. Se anche questa volta la documentazione non può essere recapitata, la persona interessata è radiata dal catalogo.
Il Cantone ZH raccomanda di precisare nel rapporto che il termine «radiazione» di cui al capoverso 3 deve essere interpretato come la disattivazione di dati contenuti nel catalogo elettorale (per un certo periodo i dati rimangono disponibili per un’eventuale reiscrizione).
I Cantoni LU, ZH e SH approvano il capoverso 4 sull’informazione reciproca fra il DFAE e i Comuni di voto, TG invece suggerisce di stralciarlo, argomentando che l’armonizzazione regolare del catalogo elettorale con l’RSE del DFAE accrescerebbe l’onere amministrativo dei comuni.
3.3.3.5 Articolo 20 (Tenuta del catalogo elettorale)
Il Cantone ZH ritiene che il catalogo elettorale vada tenuto sempre nel luogo in cui avviene la votazione, a causa del loro stretto legame. ZH raccomanda di riportare l’articolo 5b della LDPSE, senza modifiche, nella LSEst. VS e GE presentano invece le proprie soluzioni centralizzate. In VS è un ufficio cantonale a occuparsi dei compiti del catalogo elettorale, mentre a GE la tenuta del catalogo per l’unico circondario per gli Svizzeri all’estero viene affidata a uno dei comuni politici. VS e GE vogliono mantenere le proprie disposizioni sotto la LSEst (cfr. anche n. 3.3.3.3). Le osservazioni del Cantone SZ relative al termine «Comune di voto» (cfr. n. 3.3.3.4) riguardano anche la tenuta del catalogo.
3.3.3.6 Articolo 21 (Misure di promozione)
Il Cantone LU ritiene opportuno che la Confederazione sia autorizzata a sostenere Cantoni e terzi. Il PS valuta la disposizione dal punto di vista della formazione delle opinioni politiche e osserva che i partiti politici difficilmente hanno accesso agli aventi diritto di voto che vivono all’estero. Il PS riassume le misure della Confederazione in questo senso in un capoverso aggiuntivo dell’articolo 21:
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La Confederazione prende le misure necessarie per fornire agli Svizzeri all’estero un’informazione politica completa ed equilibrata, elaborata anche dai partiti politici.
Il PS propone di stralciare dal capoverso 1 l’espressione «nei limiti dei crediti accordati».