Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati

Il Cantone BE approva la formulazione nel capoverso 2 secondo la quale il DFAE e i servizi cantonali sono abilitati a concludere dei contratti di prestazioni per le prestazioni straordinarie.

3.7.3 Articolo 81 (Statistiche)

Il PS giustifica la presenza dell’articolo 81 perché ritiene che l’analisi del materiale statistico sulla mobilità internazionale ricopra una grande importanza.

3.8 Allegato (Abrogazione e modifica del diritto vigente)

Soliswiss rifiuta con decisione l’abrogazione del decreto federale del 22 giugno 1962 (RS 852.8). Il Fondo riflette un interesse pubblico indiscusso. In qualità di partner della Confederazione assume un compito di servizio pubblico, in cui risarcisce finanziariamente gli Svizzeri all’estero affiliati che perdono, non per colpa propria, i mezzi di sussistenza a causa di guerre, guerre civili, sommosse oppure misure coercitive generali di carattere politico.

Nell’ambito della fusione di tutte le norme sulle persone (e istituzioni) svizzere all’estero, anche il decreto federale andrebbe ripreso nella legge. Per la Confederazione questa è una buona soluzione: facendo cadere la garanzia alle organizzazioni di mutua assistenza, si valorizzerebbe infatti la responsabilità individuale. Il suo impegno resta sussidiario, perché il prestito dovrebbe essere accordato nel caso, poco plausibile, in cui la cooperativa avrà esaurito il proprio capitale.

Soliswiss indica che le assicurazioni private escludono sistematicamente il rischio di guerra e che riguardo all’assicurazione contro altri rischi politici non è possibile escludere il fallimento dei meccanismi del mercato a causa di cambiamenti nella situazione del rischio. L’indennità forfetaria offerta da Soliswiss rappresenta una soluzione indipendente da questa imponderabilità. Il Fondo osserva inoltre che considera l’articolo 64 capoverso 6 del progetto preliminare senza la garanzia come una riduzione delle prestazioni.

Soliswiss dichiara che non riuscirà più ad assicurare la propria missione di servizio pubblico, se il decreto federale del 1962 non sarà ripreso nella LSEst. Il Fondo propone perciò una disposizione in tal senso da inserire nell’articolo 39 (cfr. n. 3.3.5).

4. Osservazioni supplementari sul progetto preliminare LSEst

Il PS, il PLR Svizzero e International e l’OSE sottopongono a discussione due disposizioni riguardanti aspetti che non sono contenuti nel progetto preliminare.

4.1 Proposta di articolo per un’AVS/AI facoltativa

Il PS e l’OSE sono convinti che il principio della responsabilità individuale (cfr. art. 5) vada concretizzato mediante una disposizione relativa alla posizione degli Svizzeri all’estero riguardo alla sicurezza sociale svizzera. Si tratta di rimediare agli svantaggi derivati dalla disposizione restrittiva riguardo all’adesione all’AVS/AI facoltativa prevista nella revisione parziale del 2001 della LAVS. Il PS e l’OSE menzionano che per quanto concerne l’assicurazione malattia, gli Svizzeri all’estero sono sfavoriti rispetto ai loro concittadini che vivono in Svizzera. La responsabilità individuale non può essere applicata in modo assoluto e deve essere compensata dalla responsabilità che assume la Confederazione nei confronti dei cittadini svizzeri all’estero.