Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 31 pagine
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cambiare successivamente Comune di voto. I Cantoni ZH, BE, LU, GL, ZG, SH, SG, TG, BS, GR, SO, AG e GE e la CCS accolgono favorevolmente la disposizione secondo la quale, in caso di emigrazione della persona avente diritto di voto, l’ultimo Comune di domicilio è il Comune di voto senza altra possibilità di scelta. La LSEst pone su un piano di parità giuridica gli Svizzeri all’estero e gli elettori in Svizzera, riduce il rischio della doppia iscrizione e alleggerisce l’onere amministrativo. GE riconosce nel progetto un miglioramento rispetto al diritto vigente. LU e SO ritengono necessario un regime transitorio (per coloro che hanno scelto il proprio Comune d’origine in base al diritto vigente).
Il PS, il PES, il FDP International e l’OSE sono critici nei confronti dei capoversi 1 e 2.
In riferimento al capoverso 1, il PS e l’OSE respingono che in caso di Svizzeri all’estero emigrati decada la possibilità di scelta tra Comune d’origine e Comune di domicilio. Il Comune di voto deve essere il luogo con il quale la persona ha il legame più forte ed è perciò quello che la persona stessa ha preferito scegliere. Il PS e l’OSE chiedono che la LSEst riprenda la disposizione attualmente in vigore (LDPSE, articolo 5):
1
Gli Svizzeri all’estero possono scegliere il Comune di voto fra quello d'origine o di un precedente domicilio.
Il PES, il PS e l’OSE sollevano la questione degli Svizzeri che vivono all’estero in prossimità del confine svizzero. Si propone una soluzione ispirata all’interpellanza Hodgers 13.3276. Il PS e il PLR International sottopongono un capoverso ulteriore dopo il capoverso 1, basato sul criterio dell’attività lucrativa:
1 bis
Gli Svizzeri che lavorano in Svizzera ma con domicilio all’estero esercitano i diritti politici nel Comune in cui esercitano un lavoro. Possono conservare il Comune di voto dopo aver cessato la loro attività lavorativa.
L’OSE sottopone una variante di questa proposta basata sul criterio della vicinanza geografica:
1 bis
Gli Svizzeri all’estero che vivono nelle regioni frontaliere possono scegliere un Comune di voto nel Cantone limitrofo.
Il Cantone VS intende integrare il capoverso 2 con un’aggiunta che escluda espressamente il successivo cambiamento del Comune di voto una volta attribuito.
3.3.3.3.2 Capoversi 3 e 4 (Canali dell’esercizio di voto)
I capoversi 3 e 4 disciplinano i canali attraverso i quali viene esercitato il diritto di voto all’estero. La maggior parte dei pareri espressi riguarda il ruolo del voto elettronico. Soltanto GE si esprime sul voto alle urne. In questo Cantone è stata istituita un’unico circondario elettorale per gli Svizzeri all’estero e GE teme che questa soluzione venga compromessa dal capoverso 3 che nella versione francese definisce espressamente i Comuni come luogo di voto. Raccomanda perciò di completare il capoverso riportando nella LSEst la disposizione dell’ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all’estero (ODPSE, art. 1 cpv. 3, RS 161.51):