Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/122: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare» · 24 pagine

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alle esportazioni. Vi sono ad esempio impegni in relazione alla portata del sostegno aggregato nel caso di misure specifiche per un prodotto o distorsive del mercato nonché alle restrizioni dei fondi a preventivo da destinare al sostegno delle esportazioni agricole.

Il margine di manovra è molto limitato per quanto riguarda l’introduzione di condizioni d’importazione che si basano sul metodo di produzione e non sono desumibili nel prodotto finito (i cosiddetti non product related Processing and Production Methods, npr-PPM). Per prodotti «dello stesso genere» i principi fondamentali dell’OMC impongono la parità di trattamento delle importazioni provenienti da diversi Paesi e non permettono che i prodotti indigeni beneficino di un trattamento preferenziale rispetto a quelli importati. Secondo il diritto OMC vigente, per principio non è consentito utilizzare i npr-PPM come criterio di differenziazione di prodotti dello stesso genere. Sono inoltre vietate nuove restrizioni quantitative all’importazione29. A determinate condizioni è possibile derogare a questi principi fondamentali dell’OMC. La norma derogatoria di cui all’articolo XX GATT, ad esempio, permette di giustificare una disparità di trattamento di prodotti dello stesso genere per motivi di moralità pubblica, di tutela della sanità e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali nonché attenenti alla conservazione di risorse naturali esauribili. Simili misure devono tuttavia essere proporzionate, in altre parole adeguate e necessarie per raggiungere l’obiettivo, e non vanno applicate in maniera da essere un mezzo di discriminazione artitraria né un palliamento di restrizione del commercio tra le Parti.

L’Accordo del 21 giugno 199930 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) contempla determinati generi alimentari e mezzi di produzione (tra cui prodotti agricoli biologici, alimenti per animali, sementi, prodotti animali) e garantisce, sulla base dell’equivalenza degli standard dei prodotti, un accesso reciproco agevolato al mercato per i rispettivi prodotti agricoli. In virtù dell’articolo 14 capoverso 2 dell’accordo agricolo, le Parti si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’accordo. L’introduzione di norme specifiche per l’importazione di prodotti agricoli e derrate alimentari diverse dalle prescrizioni europee potrebbe determinare un conflitto con l’equivalenza sancita nell’accordo agricolo (allegati 5, 6, 9 e 11). Ciò sarebbe incompatibile con la garanzia del reciproco accesso al mercato con l’UE per i prodotti contemplati nell’accordo.

I prodotti agricoli trasformati rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo del 22 luglio 197231 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (accordo di libero scambio, ALS). Esso vieta, oltre all’introduzione di nuovi dazi all’importazione e all’esportazione nonché di nuove tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali, l’introduzione di nuove restrizioni quantitative all’importazione o misure di effetto equivalente. Nell’articolo 20 ALS sono state riprese le deroghe dell’articolo XX GATT concernenti la parità di trattamento; tuttavia anche in questo caso si applicano severe condizioni per il ricorso a tale norma derogatoria.

Al fine di evitare inutili ostacoli al commercio e garantire il rispetto degli accordi bilaterali tra Svizzera e UE, occorre tener conto della situazione giuridica nell’UE e verificare costantemente la compatibilità tra la normativa nazionale e quella europea.

29Fatte salve determinate eccezioni per i prodotti agricoli giusta l’articolo XI capoverso 2

30 RS 0.916.026.81

31 RS 0.632.401