Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/122: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare» · 24 pagine

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1 Situazione iniziale

L'iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare», lanciata il 4 febbraio 2014, è stata depositata l'8 luglio 2014, corredata di 147 812 firme valide. Essa è promossa dall'Unione svizzera dei contadini, da organizzazioni contadine cantonali, da organizzazioni di produzione e dall'Associazione per un'agricoltura produttiva. Obiettivo dichiarato dei promotori dell’iniziativa è rafforzare l'approvvigionamento della popolazione in derrate alimentari di produzione indigena variata e sostenibile.

In una decisione di principio, il 29 ottobre 2014 il Consiglio federale ha deciso di raccomandare di respingere l'iniziativa e di contrapporle un controprogetto diretto.

Nel presente rapporto concernente il controprogetto del Consiglio federale, l'iniziativa popolare viene inserita nel contesto della politica agricola valutandone il contenuto (punto 2). Seguono una presentazione dettagliata delle sfide a livello nazionale e internazionale in materia di sicurezza alimentare, dalla quale si desume la posizione del Consiglio federale riguardo all'iniziativa (punti 3 e 4), e la proposta di controprogetto diretto e i rispettivi commenti (punto 5). Il rapporto termina con un'analisi delle ripercussioni e della conformità con il diritto internazionale (punti 6 e 7).

2 Contesto e contenuto dell’iniziativa

2.1 Aspetti formali e validità dell’iniziativa

2.1.1 Testo dell’iniziativa

L’iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare» ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 104a Sicurezza alimentare

1 La Confederazione rafforza l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari di produzione indigena variata e sostenibile; a questo scopo adotta misure efficaci in particolare contro la perdita di terre coltive, incluse le superfici d'estivazione, e volte ad attuare una strategia in materia di qualità.

2 La Confederazione provvede affinché l'onere amministrativo nell'agricoltura sia contenuto e affinché siano garantite la certezza del diritto e un’adeguata sicurezza degli investimenti.

Art. 197 n. 11

11. Disposizione transitoria dell’art. 104a (Sicurezza alimentare)

Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale pertinenti disposizioni legali al più tardi due anni dopo l'accettazione dell'articolo 104a da parte di Popolo e Cantoni.

2.1.2 Riuscita formale e termini di trattazione

L'iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare» è stata depositata l'8 luglio 2014. Con decisione del 29 luglio 2014, la Cancelleria federale ha constatato che, avendo raccolto 147 812 firme valide, essa è formalmente riuscita.

L’iniziativa è stata presentata in forma di progetto elaborato. Il Consiglio federale sottopone al Parlamento un controprogetto diretto. Secondo l’articolo 97 capoverso 2 della legge del 13 settembre 20021 sul Parlamento (LParl), il Consiglio federale

1 RS 171.10