Rapporto 1 2
Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine
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2.) Cantoni
Spostando due epizoozie dal gruppo delle malattie da sorvegliare a quello delle malattie da combattere è lecito attendersi che per i Cantoni vi sarà un certo qual aumento delle uscite. Da un lato potrebbe risultare un onere supplementare a seguito di eventuali perdite di animali in relazione a ordini impartiti dalle autorità in caso di comparsa della paratubercolosi. D’altro lato vi sarà probabilmente una tendenza all’aumento delle spese per i provvedimenti di lotta che non sono coperti da tasse riscosse presso i detentori di animali.
Nel caso dei Cantoni che attualmente non pretendono dai commercianti di bestiame il pagamento della doppia tassa di base, l’introduzione della tassa unificata per il rilascio della patente per il commercio di bestiame si tradurrà in maggiori entrate sotto forma di emolumenti.
A seguito dell’obbligo di notifica per la stabulazione di nuovi effettivi di volatili (art. 18b OFE), in futuro il loro numero sarà noto, dando così direttamente la possibilità di stabilire il rapporto tra gli effettivi stabulati e gli effettivi analizzati e risultati contagiati: questo fornirà informazioni sull’efficacia della lotta all’infezione da Salmonella. In tal modo i Cantoni saranno esonerati dalla mansione di dovere documentare, all’attenzione dell’USAV, la sorveglianza della popolazione di volatili, con un conseguente sgravio di lavoro.
VI. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte delle due ordinanze sono in linea con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con l’Allegato veterinario dell’Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81, allegato 11). Grazie ai dati sui nuovi effettivi di volatili stabulati, in futuro sarà possibile anche adempiere completamente all’obbligo di rendicontazione sulla lotta alla salmonellosi tra i volatili, quale parte integrante del rapporto sull’andamento e sulle fonti delle zoonosi e degli agenti zoonotici (cfr. appendice 1, cifra X, lettera B, punto 3 Allegato veterinario).
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