Rapporto 1 2

Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 6: Epizoozie da sorvegliare

Art. 291 cpv. 1

Per il 1° agosto 2014, con l’articolo 61 capoverso 6 è stato introdotto per i guardiacaccia l’obbligo di notifica al veterinario cantonale per quanto riguarda la constatazione della comparsa di casi di epizoozie e i sintomi sospetti tali da far temere lo scoppio di un’epizoozia. Ciò deve valere in futuro anche per le epizoozie da sorvegliare, per le quali le disposizioni relative all’obbligo di notifica e ai primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 7: Disposizioni speciali concernenti le zoonosi

Art. 291d

Cpv. 1: Attualmente la sorveglianza delle antibioticoresistenze si limita agli agenti zoonotici e ai germi indicatori in animali sani. Non esistono dati rappresentativi sulle resistenze riguardo agli agenti infettivi batterici in animali malati. Invece, in ambito veterinario le resistenze detengono grande importanza e sono in grado di ostacolare la cura degli animali. Questo può causare una durata maggiore della malattia, un peggioramento del rendimento a livello di produzione e un incremento della mortalità. Inoltre si riscontra la tendenza a impiegare in medicina veterinaria proprio gli antibiotici di nuova generazione che hanno un effetto più lungo e più ampio, considerati in parte anche come antibiotici di riserva per la medicina umana. I risultati di un programma di sorveglianza sui germi patogeni per gli animali potranno indicare se questo impiego è giustificato oppure se l’efficacia dei «vecchi» antibiotici (che spesso sono meno problematici per lo sviluppo di antibioticoresistenze) è ancora sufficientemente garantita. Tali risultati potranno essere usati per stilare direttive terapeutiche per le principali malattie batteriche in campo veterinario. Inoltre, a livello di sorveglianza dei germi patogeni per gli animali sarà possibile includere, oltre agli animali da reddito che forniscono generi alimentari, anche il settore degli animali da compagnia.

Per tali motivi in futuro tra le condizioni sancite nell’articolo 291d capoverso 1 viene inserita anche la possibilità di rilevare i dati sugli agenti patogeni per gli animali.

Cpv. 2: In futuro, nel quadro della sorveglianza delle antibioticoresistenze sarà possibile analizzare anche i campioni prelevati nell’ambito dell’esecuzione della diagnosi su animali malati.

Titolo quarto: Esecuzione

Capitolo 3: Cantone

Art. 301 cpv. 1 frase introduttiva e lett. dbis

I compiti del veterinario cantonale, cui spetta dirigere la lotta contro le epizoozie, vengono precisati aggiungendo che egli ordina le misure necessarie all’identificazione precoce e alla sorveglianza per impedire la diffusione di epizoozie.

- 11 -