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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine

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Cpv. 3: Così come per il lancio di un programma di sorveglianza, non sarà più obbligatoriamente necessario nemmeno che l’USAV emani prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

Art. 239d

Per entrambe le epizoozie viene messa in atto la medesima strategia di lotta. Attualmente non esiste però ancora nessun vaccino autorizzato contro il virus della EHD. Tuttavia, nell’UE sono già stati sviluppati appositi preparati polivalenti contro i virus della Blue tongue e della EHD: in caso di introduzione della malattia su suolo svizzero questi preparati svolgerebbero un ruolo importante per il suo controllo.

Art. 239e

Tutt’attorno ai casi di animali che hanno contratto un’epizoozia, occorre istituire un’ampia zona di protezione a causa della spiccata tendenza delle malattie ad assumere grandi proporzioni. Per impedire confusioni con la zona di protezione prescritta nel caso delle epizoozie altamente contagiose, attualmente questo tipo di zona è chiamata «zona delimitata a causa della Blue tongue». Dopo l’inserimento della EHD nella sezione 8a, dapprima il termine usato sarà quello di «zona delimitata a causa della Blue tongue e della EHD» e in seguito solo ancora zona.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 5: Epizoozie degli animali acquatici

Sezione 3: Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Art. 286 cpv. 2-3

Ad eccezione della norma secondo cui è necessario eliminare gli effettivi di pesci infetti, attualmente non vi sono prescrizioni differenziate per la lotta alla IPN. Ne consegue che, oggi come oggi, quando viene messa in evidenza la IPN il modo di procedere dei diversi Cantoni non è affatto uniforme. Invece sarebbe opportuno avere una regolamentazione commisurata alle diverse situazioni, in base a cui le misure da adottare sono strettamente proporzionali al rischio di propagazione dell’epizoozia. Ad esempio, se la IPN viene messa in evidenza in impianti che non forniscono pesci vivi, allora i provvedimenti di lotta derivanti dovrebbero essere diversi che per gli impianti risultati infetti che forniscono regolarmente pesci vivi ad altre aziende di acquacoltura. Occorre quindi precisare che in caso di epizoozia vanno sempre ordinati i provvedimenti di lotta necessari per scongiurare un’ulteriore propagazione della malattia. Inoltre al fine di incentivare procedure uniformi a livello svizzero, l’USAV deve essere abilitato a emanare – d’intesa con l’UFAM e con il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci – direttive tecniche sulla lotta alla IPN.

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