Rapporto 1 2
Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine
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Art. 239
Ad eccezione dei casi in cui gli animali devono essere macellati o uccisi ed eliminati per ordine dell’autorità onde prevenire la propagazione di un’epizoozia (art. 32 cpv. 1 lett. c LFE), le perdite causate dalla paratubercolosi non vengono indennizzate.
Titolo terzo: Provvedimenti di lotta
Capitolo 4: Epizoozie da combattere
Sezione 8a: febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e ma-
lattia emorragica epizootica (EHD)
Titolo prima dell’art. 239a
In caso di comparsa della EHD, è necessario adottare le medesime misure come per la malattia della Blue tongue. Per questo motivo le due malattie vanno regolamentate allo stesso modo. Le disposizioni della sezione 8a riguardanti la malattia della Blue tongue devono dunque essere estese anche alla EHD. Nel contempo nella versione in lingua tedesca dell’ordinanza si provvede a unificare la terminologia relativa alla malattia della Blue tongue.
Art. 239a
Sono considerati ricettivi della EHD e della «malattia della lingua blu» tutti i ruminanti e camelidi, non soltanto quelli tenuti in cattività. Questa limitazione viene quindi tolta dal capoverso 1. Mentre è accertato che la malattia della Blue tongue può colpire anche i camelidi, per quanto riguarda la EHD non sono ancora stati descritti casi di questo tipo. Tuttavia, l’UE estende le sue corrispondenti condizioni per l’importazione valide per gli animali vivi provenienti da Paesi terzi tra l’altro anche ai camelidi: anche in Svizzera è di conseguenza opportuno applicare ai camelidi le disposizioni in materia di EHD.
Art. 239b frase introduttiva e lettera b
La sorveglianza passiva della EHD è ostacolata dall’affinità dei suoi sintomi clinici con quelli della «malattia della lingua blu». La sorveglianza attiva della prevalenza della malattia tramite un programma di sorveglianza attualmente è ancora troppo complicata visto che non esistono metodi diagnostici commerciali. Di conseguenza, non è più obbligatoriamente necessario che l’USAV ponga in essere un simile programma.
Art. 239c
Cpv. 1 lett. a: Addizionalmente al sequestro semplice di 1° grado, a seconda della situazione di partenza gli animali sospetti vanno sottoposti anche all’esame dei virus della Blue tongue e/o della EHD. Se ad esempio è nota la comparsa della EHD in Svizzera, è sufficiente l’esame di tale virus. Nel caso di un animale importato da una zona in cui la «malattia della lingua blu» è endemica, si procede unicamente all’analisi del virus della Blue tongue. Se però si è in presenza di un caso di sospetto clinico senza comparsa contingente di epizoozia in Svizzera, è necessario eseguire l’esame per entrambe le epizoozie.
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