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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine

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Art. 237a

Per la paratubercolosi non occorre prevedere nessuna campagna di lotta di ampio respiro. Inoltre, i sintomi clinici sono aspecifici. Per questi motivi soltanto i veterinari e i laboratori (non i detentori di animali) sono tenuti a notificare i casi di animali che presentano caratteristiche clinicamente anomale. La notifica va eseguita anche qualora il sospetto di paratubercolosi non venga confermato.

Art. 238

Cpv. 1: In presenza di un sospetto clinico o patologico-anatomico, è necessario effettuare un’analisi finalizzata all’eventuale messa in evidenza dell’agente infettivo. Occorre eseguire un prelievo di materiale idoneo, e spedirlo per l’analisi in un laboratorio.

Cpv. 2: Per la conferma di un caso di sospetto tramite analisi in laboratori di diagnostica, bisogna analizzare l’animale da cui proviene il materiale risultato positivo al fine di stabilire se presenta i sintomi clinici di un’infezione da paratubercolosi.

Cpv. 3: Indipendentemente dal fatto se il sospetto sussiste secondo il capoverso 1 oppure il capoverso 2, occorre ordinare le ulteriori misure sancite nel capoverso 3. Ad esempio finché il sospetto viene dichiarato inconsistente, gli animali sospetti non possono essere trasferiti. La trasmissione del Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (MAP) da animale ad animale avviene prevalentemente per via fecale-orale. Di conseguenza gli animali sospetti, fino alla presentazione del risultato definitivo del laboratorio vanno stabulati in modo tale da impedire il contatto diretto con gli altri animali. Visto che la paratubercolosi può essere trasmessa ad altri animali tramite il latte, che contiene l’agente infettivo, il latte degli esemplari sospetti non può essere somministrato ad altri animali. Adottando queste misure in futuro dovrebbe essere possibile scongiurare il contagio di altri animali di specie ricettive.

A causa del potenziale zoonotico di MAP, il latte degli animali sospetti non può neppure essere messo in commercio: va invece eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l’articolo 6 OESA.

Art. 238a

Cpv. 1: Se viene constatato un caso di epizoozia, è necessario che l’intero effettivo sia controllato con analisi cliniche per appurare se si tratta di paratubercolosi, al fine anche di escludere la presenza di ulteriori animali sospetti o infetti. In questo lasso di tempo nessun animale ha il permesso di lasciare l’azienda.

Inoltre gli animali infetti fino alla loro uccisione vanno stabulati in modo tale da impedire il contatto diretto con altri animali. Il latte di animali infetti non può né essere somministrato né venire messo in commercio, ma va invece eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l’articolo 6 OESA.

A causa del potenziale zoonotico di MAP, anche la carne degli animali sospetti non può essere immessa nella filiera alimentare: infatti, gli animali infetti non possono venire macellati, bensì devono essere uccisi ed eliminati.

Cpv. 2: Se, concluse le analisi cliniche sull’effettivo, non sono stati scoperti altri animali sospetti, e dopo che sono stati eliminati tutti gli animali infetti ed è terminata la pulizia e la disinfezione delle stalle, il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda può venire revocato. Dopo la revoca del sequestro, l’azienda viene considerata esente da paratubercolosi ai sensi dell’ordinanza sulle epizoozie.

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