Rapporto 1 2
Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine
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terinari (RS 812.212.27), se il loro proprietario lo decide. Questa regolamentazione coincide con le norme dell’UE1 secondo cui, negli ambiti dell’eliminazione e dei divieti di somministrazione, gli equidi vengono parimenti generalmente considerati come animali da reddito.
Capitolo 2: Sottoprodotti di origine animale
Art. 7 cpv. f
Precisazione di natura redazionale.
Capitolo 3: Eliminazione
Sezione 1: Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo autonomo
Art. 10 cpv. 2 lett. h
Questa specifica deroga dall’obbligo di notifica è superflua perché l’incenerimento di resti alimentari della categoria 3 in impianti di incenerimento dei rifiuti non rientra nel campo d’applicazione dell’OESA.
Capitolo 3: Eliminazione
Sezione 2: Impianti
Art. 18
Questa disposizione era stata emanata per alleggerire il lavoro dei Cantoni, affidando per contro all’USAV il compito di verificare i parametri per la «sterilizzazione alternativa a pressione». Tuttavia, dal 2004 a questa parte, è stata eseguita soltanto un’unica procedura di autorizzazione. Inoltre, oggi come oggi non sussiste più l’obbligo di sottoporre alla sterilizzazione a pressione i sottoprodotti di origine animale che dovrebbero soggiacere a questa disposizione. Di conseguenza, la disposizione è diventata obsoleta e può essere soppressa.
1Direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11, regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1 e regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag.1.
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