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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine

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Cpv. 3: Il primo periodo è stato ripreso senza modifica dal diritto vigente (art. 312 cpv. 3). Inoltre è previsto che, in futuro, un incarico potrà essere impartito o trasmesso a un laboratorio non riconosciuto solo se nessuno dei laboratori riconosciuti dispone delle necessarie conoscenze tecniche per eseguire l’analisi del campione prelevato. Infine, l’incarico può venire affidato a un laboratorio all’estero unicamente nel caso in cui in Svizzera non esiste alcun laboratorio adatto.

Cpv. 4: La convenzione contrattuale tra il Cantone, quale committente, e i laboratori che si occupano di eseguire le analisi è finalizzata ad assicurare i vari specifici requisiti in fatto di diagnostica delle epizoozie, come ad es. la garanzia della possibilità di aumentare le capacità operazionali dei laboratori in caso di epizoozie oppure nel quadro di programmi nazionali di lotta alle epizoozie nonché l’erogazione di prestazioni su misura (ad es. servizio di ritiro).

Cpv. 5: Testo ripreso senza modifiche dal diritto vigente (art. 312 cpv. 4bis).

Art. 315h

Potrebbe capitare che alcuni dei laboratori attualmente riconosciuti non sono (ancora) in grado di adempiere ai futuri requisiti relativi al direttore del laboratorio. Per concedere loro sufficiente tempo per adeguarsi alla modifica, è previsto per l’applicazione dei requisiti relativi al direttore un periodo transitorio di tre anni a partire dall’entrata in vigore della modifica.

2.) Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 2 cpv. 2 lett. f e cpv. 2bis

Il numero 3 della lettera f del diritto vigente include già ora la regolamentazione di cui al numero 4. Oltre all’introduzione della precisazione che ne risulta necessaria, in futuro è prevista una limitazione della deroga ai resti alimentari provenienti da economie domestiche private. I rifiuti provenienti da ristoranti hanno generalmente un più elevato tenore liquido e questo rende necessaria una «logistica per la raccolta a tenuta stagna». Tale logistica deve essere verificata da parte del servizio veterinario.

Per evitare eventuali fraintendimenti di comprensione dovuti a una formulazione con deroghe e controderoghe, in futuro la lettera f sarà soppressa: in un nuovo capoverso (2bis) saranno regolamentati i casi in cui l’OESA si applica ai resti alimentari.

Art. 3 lett. f e g

In futuro nel campo d’applicazione dell’OESA gli equidi saranno sempre considerati come animali da reddito. La modalità di eliminazione tramite somministrazione ad animali predatori sarà quindi possibile anche per gli equidi dichiarati come animali da compagnia secondo l’articolo 15 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti ve-

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