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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine

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2.) Modifica dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Secondo la modifica proposta, l’eliminazione dei sottoprodotti di animali acquatici nelle acque di provenienza non sarà più consentita per principio; i Cantoni avranno comunque la possibilità di autorizzare ancora questa modalità d’eliminazione.

Nel campo d’applicazione della OESA in futuro gli equidi saranno sempre considerati come animali da reddito. Ne consegue che in futuro essi potranno essere somministrati ai predatori se il proprietario lo decide.

Si applicheranno inoltre precise prescrizioni per il riscaldamento di latte e latticini nonché di fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte prima della somministrazione ad animali ad unghia fessa in futuro. Alcune eccezioni varranno però per l’utilizzazione nelle immediate vicinanze del produttore di latte.

Per quanto riguarda la somministrazione di sottoprodotti di animali acquatici ad animali diversi dai ruminanti e la somministrazione di farina di pesce a vitelli, in futuro sarà necessario che la raccolta, l’immagazzinamento, la trasformazione e il trasporto dei sottoprodotti siano effettuati separatamente dagli alimenti per animali destinati ai ruminanti e ai bovini o ad altre specie animali.

Di per sé non è previsto di proibire in futuro la fabbricazione e la trasformazione di alimenti per animali da compagnia e da reddito in un impianto comune: invece, il criterio per l’ammissibilità sarà costituito dai materiali che vi vengono trasformati.

Le deroghe alla garanzia di eliminazione in Svizzera dei sottoprodotti di origine animale saranno ampliate includendo anche i prodotti di cui all’articolo 7 lettera d (tra cui figurano uova, sottoprodotti di uova, latte e prodotti apicoli).

III. Spiegazioni relative alle singole disposizioni

1.) Ordinanza sulle epizoozie

Ingresso

Secondo l’articolo 32 capoverso 1bisdella legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE, RS 916.40), il Consiglio federale regolamenta per quali epizoozie determinate perdite di animali non vengono indennizzate dai Cantoni. In moltissime disposizioni dell’ordinanza sulle epizoozie il Consiglio federale ha fatto uso di tale competenza e, con la presente modifica, esso designa un’ulteriore epizoozia nel cui caso le eventuali perdite non sono indennizzate (art. 239 OFE, paratubercolosi). L’articolo 32 capoverso 1bisLFE va quindi citato esplicitamente nell’ingresso, quale disposizione su cui si fonda detta competenza.

Titolo primo: Oggetto, epizoozie e scopo della lotta

Art. 4 lett. g e gbis nonché art. 5 lett. a e m

Spostamento della paratubercolosi e della EHD dalle epizoozie da combattere alle epizoozie da sorvegliare.

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