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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine
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latte e latticini nonché di fanghi di centrifugazione e di separazione: in tal modo può parimenti venire colmata una lacuna di equivalenza con il diritto UE (direttiva 2002/99/CE2 e regolamento (UE) n. 142/20113). Al numero 311a dell’allegato 5 dell’OESA è prevista una pastorizzazione tramite riscaldamento di latte e latticini ad almeno 72 °C per 15 secondi. Tuttavia, il regolamento dell’UE prevede nell’allegato X, capo II, sezione 4, parte I, punto 1.3 un secondo riscaldamento di breve durata a 72 °C. Gli effetti di una sola pastorizzazione o di una doppia pastorizzazione sono simili; per tale motivo questa differenza è irrilevante.
A livello di contenuto, le prescrizioni e le deroghe corrispondono alla regolamentazione vigente in materia di siero di latte di cui all’allegato 1 numero 4 dell’ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera (RS 916.351.021.1). I parametri per il riscaldamento del latte coincidono con quelli di cui all’articolo 49 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (RS 817.024.1).
Allegato 5 numero 38 titolo, frase introduttiva e lett. b
In futuro, al fine della verifica del rispetto delle norme microbiologiche saranno prelevati campioni casuali. Questi ultimi vanno prelevati durante la fabbricazione o l’immagazzinamento degli alimenti per animali pronti oppure dei prodotti derivati destinati a essere usati come ingredienti per la loro produzione (ad es. farina di pesce). I criteri microbiologici sono in linea con quelli di cui al regolamento (UE) n. 142/20114. Inoltre, alla lettera b sono introdotti ex novo anche i criteri da applicare agli alimenti greggi per animali.
Allegato 5 numero 39
Completamento tramite l’aggiunta degli invertebrati, per far in modo che la deroga valga anche per gli insetti.
Allegato 5 numero 42
La formulazione attuale comporta problemi in sede di esecuzione, visto che nel caso delle stazioni di depurazione delle acque di scarico (in relazione alla corrente d’acqua) non si tratta di sistemi chiusi e i residui non vengono inceneriti. Con la modifica proposta e la nuova formulazione che fa riferimento all’incenerimento dei residui della fermentazione secondo le prescrizioni della legislazione in materia di protezione dell’ambiente si include anche la possibilità di ricavarne fosforo.
La gamma dei prodotti della categoria 3 che possono venire fermentati senza igienizzazione nelle stazioni di depurazione delle acque di scarico, deve tuttavia essere limitata (soltanto prodotti di cui all’articolo 7 lettere b–g, analogamente al numero 43). Il motivo è duplice: i prodotti che beneficiano della deroga oggi vengono prevalentemente trasformati in alimenti per animali da compagnia; inoltre non è possibile prevedere come reagirebbe
2Direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag.11.
3Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag.1.
4Cfr. nota a piè di pagina 2.
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