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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine

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cano fondamentalmente le stesse condizioni. In casi singoli è comunque possibile prevedere una deroga dall’obbligo di disporre di una formazione nel campo della medicina veterinaria, a condizione però che abbia effettuato studi universitari in scienze naturali e che sia in grado di dimostrare di avere esperienze pluriennali nell’ambito della diagnostica di laboratorio relativa alla medicina veterinaria. Anche nei confronti del personale del laboratorio incaricato di eseguire le analisi varranno prescrizioni concrete in materia di formazione professionale.

Cpv. 2 lett. f: Anche se il collegamento ad ALIS risulta indirettamente dall’obbligo dei laboratori di trasmettere regolarmente i dati al sistema, esso viene espressamente citato come condizione per il riconoscimento.

Cpv. 5: La facoltà dell’USAV di emanare istruzioni tecniche viene ampliata anche in materia di riconoscimento di laboratori.

Art. 312a

A garanzia di competenza nell’eseguire la diagnosi di tutte le epizoozie elencate nell’OFE, l’USAV designa i cosiddetti laboratori nazionali di riferimento (LNR). Si tratta di solito di istituti specializzati della facoltà Vetsuisse delle Università di Berna e Zurigo oppure di organismi istituzionali dell’amministrazione federale, come ad es. Agroscope. Le condizioni sancite nell’articolo 312 devono fondamentalmente applicarsi per analogia anche ai LNR. Tuttavia, in considerazione del particolare orientamento e della precipua specializzazione di tali laboratori in fatto di agenti infetti e di specie animali, può capitare che non risulti possibile adempiere contemporaneamente ai requisiti riguardanti la gamma delle analisi eseguite e il direttore del laboratorio (veterinario). È il caso in particolare quando, oltre alla diagnostica vera e propria delle malattie infettive, per un laboratorio è importante la salute degli animali nel suo complesso, comprese quindi la detenzione, l’alimentazione e le questioni relative alla protezione degli animali (ad esempio nel caso di LNR specializzati in epizoozie delle api e dei pesci). La possibilità di autorizzare deroghe serve a tenere conto di questo tipo di situazioni.

Art. 312b

Tale disposizione disciplina la procedura per il rilascio del riconoscimento nonché le condizioni per un’eventuale revoca. Se il riconoscimento non viene revocato, ne è prevista una validità di cinque anni. Per agevolare l’inoltro della richiesta di riconoscimento, andrà approntato un formulario standard da usare sempre.

Art. 312c

Cpv. 1: Nel diritto vigente, la partecipazione a esperimenti in comune figura tra le condizioni per il riconoscimento dei laboratori (art. 312 cpv. 2 lett. c). Visto che, a ben vedere si tratta invece piuttosto di una condizione per il mantenimento del riconoscimento, in futuro la partecipazione a esperimenti in comune verrà inserita tra gli obblighi dei laboratori, la cui violazione può generare la revoca del riconoscimento (cfr. art. 312b cpv. 6 lett. d). Poiché oggigiorno vi sono anche organismi esterni che propongono esperimenti in comune per la diagnostica in campo veterinario, non è più necessario concentrare l’attenzione unicamente sugli esperimenti in comune che sono effettuati dai laboratori nazionali di riferimento.

Cpv. 2: Testo ripreso senza mutazioni dal diritto vigente (art. 312 cpv. 4).

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