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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine
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Capitolo 3: Eliminazione
Sezione 3: Trasporto
Art. 19 cpv. 2
Precisazione di natura redazionale.
Capitolo 3: Eliminazione
Sezione 4: Tipi di eliminazione ammessi
Art. 24 cpv. 2
In occasione della revisione totale della OESA nel 2011, è stata ammessa la possibilità di eliminare nelle acque i rifiuti di pesci derivati dall’eviscerazione effettuata a bordo delle barche utilizzate per la pesca in Svizzera. Inoltre, su richiesta dei Cantoni della Svizzera occidentale, è stata istituita una competenza cantonale secondo cui la possibilità di eliminare i rifiuti di pesci in acqua viene estesa anche al luogo della prima trasformazione subito dopo l’approdo a riva delle barche, allo scopo precipuo di ancorare nella legislazione una pratica in uso ormai da lungo tempo in questi Cantoni. Tuttavia, da un punto di vista specialistico, questo può comportare problemi perché ad esempio gli uccelli acquatici, mangiando i rifiuti di pesci, sono in grado di diffondere eventuali malattie da un specchio d’acqua all’altro. Si tratta di un fenomeno che avviene già normalmente in condizioni naturali, senza l’intervento dell’uomo, ma che può essere ingigantito e acuito tramite la «somministrazione» agli animali di quantità localmente anche ingenti di rifiuti di pesci. Per il resto, l’attuale regolamentazione è in conflitto con la Convenzione per la pesca nel lago di Costanza (RS 0.923.31), visto che altri Stati rivieraschi proibiscono l’eliminazione dei rifiuti di pesci nelle acque. Di conseguenza, in futuro la normativa dovrà tornare a essere analoga a quella vigente prima della revisione totale. I Cantoni avranno nondimeno ancora la possibilità di autorizzare, sotto la propria responsabilità, l’eliminazione dei rifiuti di pesci nelle acque. Nuova però la disposizione secondo cui il veterinario cantonale dovrà discutere la possibilità di un’autorizazione cantonale non soltanto con l’autorità cantonale preposta alla sorveglianza della pesca, ma in futuro anche con l’autorità cantonale preposta alla protezione dell’ambiente.
Art. 25 cpv. 1 lett. e
Adeguamento dovuto alla modifica dell’articolo 3 lettere f–g. I Cantoni continueranno a poter stabilire, in ogni autorizzazione d’esercizio, quali sono le specie animali che possono essere sotterrate nei cimiteri per animali.
Capitolo 4: Utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali e la fabbricazione
di prodotti tecnici
Sezione 1: Divieti e deroghe
Art. 28 lett. a
Finora l’OESA non contiene nessuna regolamentazione concernente il riscaldamento dei latticini prima della loro somministrazione ad animali come alimenti. In futuro vigeranno
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