Rapporto 1 2

Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine

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Capitolo 4: Utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali e la fabbricazione

di prodotti tecnici

Sezione 3: Alimentazione di altri animali

Art. 33 cpv. 1 lett. a numero 1 nonché cpv. 2

Con questa modifica proposta, in futuro dovrebbe essere possibile utilizzare un impianto comune per la fabbricazione di alimenti per animali da reddito e da compagnia, a condizione che per tutte le specie animali bersaglio vengano trasformati esclusivamente i rispettivi materiali consentiti (ad esempio farina di pesce). Inoltre, per gli alimenti destinati agli animali da compagnia viene fatto qui il riferimento alle prescrizioni di cui all’allegato 5 numero 37.

Capitolo 5: Responsabilità dell’eliminazione

Art. 39 cpv. 3

A seguito dell’ampliamento del campo d’applicazione attuato in occasione della revisione totale dell’OESA del 2011 (estesa tra l’altro anche ai latticini, ai prodotti a base di uova e ai prodotti apicoli), occorre ora rilasciare in parte anche autorizzazioni d’esportazione per prodotti che non rientrano nel campo della garanzia di eliminazione in Svizzera. La deroga dalla garanzia di presa a carico va quindi estesa anche ai prodotti di cui all’articolo 7 lettera

d. Inoltre la parte della frase che cita i sottoprodotti di origine animale sottoposti a sterilizzazione a pressione va sostituita con la formulazione: prodotti derivati immagazzinabili. Per questi ultimi non è generalmente necessaria alcuna garanzia di eliminazione in Svizzera. Possono essere immagazzinati provvisoriamente per diversi mesi a temperatura ambiente in contenitori idonei se le esportazioni (ad es. a causa di epizoozie) all’improvviso non sono più possibili: citiamo come esempi di questo tipo i grassi fusi in contenitori metallici o le farine animali in magazzini di deposito dotati di pavimenti consolidati.

Allegati

Allegato 1

Numero 2: Gli impianti che inceneriscono materiale della categoria 1 in futuro saranno soggetti all’obbligo di relativa autorizzazione anche se dispongono già di un’autorizzazione conformemente alle disposizioni del diritto ambientale. Ciò riguarda tra l’altro anche gli impianti d’incenerimento rifiuti che si occupano di eliminare i resti alimentari provenienti dagli aerei oppure i cementifici che inceneriscono le farine di categoria 1.

Numero 4: Non soltanto la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia sarà soggetta a obbligo di autorizzazione, bensì esplicitamente anche quella di alimenti destinati ad animali da reddito; per gli alimenti per animali da reddito è particolarmente importante l’attuazione dei divieti di somministrazione (relativi alle farine animali).

Allegato 5 numero 31a

Con i latticini non riscaldati che vengono somministrati ad animali, in casi sfavorevoli è possibile che in tempi rapidi si diffonda ampiamente l’afta epizootica. Di conseguenza, in questo numero vengono disciplinate ex novo le prescrizioni riguardanti il riscaldamento di

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