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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine

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Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni

Capitolo 1: Animali

Sezione 7: Commercio di bestiame

Art. 34

Cpv. 1: I macellai che acquistano bestiame esclusivamente per macellarlo nella propria azienda, in futuro non avranno più bisogno di una patente per il commercio di bestiame. Di conseguenza, tale categoria professionale non avrà più nemmeno l’obbligo di seguire la relativa formazione e perfezionamento professionale.

Cpv. 6: Sostituzione, con la relativa abbreviazione, del nome per esteso dell’ordinanza del 6 giugno 2014 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico. Cpv. 7: Le tasse per la concessione della patente per il commercio di bestiame finora erano regolamentate nella Convenzione intercantonale del 13 settembre 1943 sul commercio del bestiame (Concordato sul commercio di bestiame). Oltre a una tassa di base venivano fatte pagare anche tasse sul fatturato. Con l’articolo 56a LFE, entrato in vigore il 1° gennaio 2014 (RU 2013 943), è stata posta la base per la riscossione di una tassa di macellazione che sostituisce materialmente le tasse sul fatturato conseguito con il commercio di bestiame. Il Concordato sul commercio di bestiame viene quindi abolito e le tasse basilari finora riscosse sulla sua base per garantire il finanziamento dei costi per i Cantoni, in futuro ai fini di una regolamentazione uniforme saranno fissate nell’OFE.

Il Concordato sul commercio di bestiame prevede tasse di base di 100.- CHF per il commercio di cavalli, muli, asini e bovini di età superiore ai tre mesi, e di 50.- CHF per il commercio di bestiame minuto, anche se i Cantoni hanno la facoltà di aumentare tale tassa fino al doppio (art. 15 cpv. 3). Onde evitare un eventuale deficit nelle entrate dei Cantoni che attualmente applicano una doppia tassa di base, nell’OFE le tasse vengono fissate a 200.- CHF e 100.- CHF.

Art. 35 cpv. 4

Adattamento di natura redazionale a seguito della revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 2: Obbligo di notifica e primi provvedimenti

Art. 61 cpv. 5

Sostituzione, con la relativa abbreviazione, del nome per esteso dell’ordinanza del 6 giugno 2014 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico, nonché adeguamento del rimando aggiungendo i dati che i laboratori che eseguono le analisi devono immettere in ALIS quando diagnosticano un’epizoozia o ne sospettano la presenza (nuovo art. 312c cpv. 2).

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