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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine

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invece requisiti concreti. Il riscaldamento dei latticini sarà indispensabile perché l’afta epizootica è in grado di diffondersi ampiamente attraverso il commercio sovraregionale del siero di latte, prima che venga constatata l’eventuale introduzione su suolo svizzero di questa epizoozia. È concessa un’eccezione unicamente in caso di utilizzo nelle immediate vicinanze del produttore di latte.

Capitolo 4: Utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali e la fabbricazione

di prodotti tecnici

Sezione 2: Alimentazione degli animali da reddito

Art. 29 frase introduttiva nonché lett. b e bbis

Con un’infrastruttura separata a ogni livello della filiera, si riuscirà a far in modo che i sottoprodotti di animali acquatici non vengano contaminati da materiale estraneo. Inoltre, d’altro canto, è necessario escludere che i ruminanti assumano tali prodotti, neppure sotto forma di tracce (ad eccezione dei vitelli per il tramite di mangimi d’allattamento). Negli impianti per la fabbricazione e la trasformazione di alimenti per ruminanti non è dunque consentito produrre nessun «alimento per non ruminanti con farina di pesce». Il latte in polvere contenente farina di pesce non può essere trasformato nello stesso impianto come alimento per bovini o per altre specie di ruminanti. La medesima separazione rigorosa vale anche per tutti gli altri livelli successivi della filiera, fino alla mangiatoia.

Nella frase introduttiva viene inoltre precisato il rimando all’articolo 27.

Art. 30 lett. a e abis

Con la lettera a si chiarisce che i prodotti sanguigni di ruminanti non possono essere impiegati come componente di alimenti destinati a suini, volatili e animali acquatici. La precedente lettera a viene trasformata in lettera abis.

Art. 31 frase introduttiva nonché lett. a, abis e b

La frase introduttiva viene completata come nel caso dell’articolo 30. Anche in questo caso nella lettera a si chiarisce che i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 non possono essere usati come alimenti da somministrare agli animali acquatici se provengono da ruminanti. Per quanto riguarda la separazione da rispettare, si applicano i medesimi principi come all’articolo 29: inoltre, se necessario, occorre assicurare il rispetto del divieto di cannibalismo di cui all’articolo 27 capoverso 2 (lett. abis). La formulazione della lettera b viene quindi adeguata di conseguenza, sancendo che soggiacciono a tale disposizione anche i prodotti non oggetto di controllo delle carni (ad es. i prodotti preparati a base di pesce) o i prodotti fabbricati con materiale che non proviene direttamente da un macello.

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