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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine
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- rafforzamento della garanzia della qualità in collaborazione con il Servizio di accreditamento svizzero;
- adattamento delle prescrizioni per il riconoscimento dei laboratori da parte dello Stato a requisiti ed esigenze sempre maggiori;
- determinazione di una prestazione orientata ai clienti tramite un accordo contrattuale tra laboratorio e committente (Cantone).
La modifica dell’ordinanza sulle epizoozie prevede, oltre all’adozione di altre prescrizioni per il riconoscimento dei laboratori, anche l’introduzione di norme concrete sulla formazione e sul perfezionamento professionali del direttore del laboratorio di diagnostica e del suo sostituto così come del personale cui viene affidata l’esecuzione delle analisi vere e proprie. Inoltre sono disciplinate la procedura per il riconoscimento dei laboratori e le condizioni per la revoca di tale riconoscimento.
1.4 Altre modifiche
Per il resto sono introdotte nell’ordinanza alcune modifiche solo di carattere puntuale.
Ad esempio i detentori di animali in futuro saranno obbligati a notificare la stabulazione di nuovi effettivi al gestore della banca dati sul traffico di animali, a condizione che nel relativo allevamento di volatili sono tenuti più di 250 animali da allevamento, 1000 galline ovaiole, 5000 polli da ingrasso o 500 tacchini.
In base alle nuove conoscenze scientifiche lʼelenco relativo al materiale a rischio di BSE proveniente da bovini può essere lievemente ridotto. In futuro, ampie parti dellʼintestino crasso e dellʼintestino tenue potranno essere utilizzati di nuovo come involucri per insaccati e anche per la produzione di alimenti per animali da compagnia. Altri tessuti come la scatola cranica, compresi il cervello e gli occhi di bovini di oltre 12 mesi di età, o le colonne vertebrali di bovini di oltre 30 mesi di età devono però continuare a essere eliminati al momento della macellazione e portati allʼincenerimento.
I macellai che acquistano bestiame esclusivamente per macellarlo nella propria azienda, in futuro non avranno più bisogno di una patente per il commercio di bestiame.
In fatto di epizoozie da eradicare, viene introdotta una disposizione sull’obbligo di effettuare ulteriori nuove analisi di verifica dopo la comparsa di un’epizoozia.
Per quanto riguarda la necrosi pancreatica infettiva (IPN), a livello delle misure da adottare in caso di epizoozia conclamata è introdotta una precisazione secondo cui l’USAV in futuro avrà la possibilità di emanare direttive tecniche sulla lotta alla IPN.
Per precisare maggiormente i compiti spettanti al veterinario cantonale, la corrispondente disposizione viene completata conferendogli la facoltà di ordinare misure volte all’identificazione precoce e alla sorveglianza delle epizoozie.
Inoltre, in futuro gli agenti patogeni che colpiscono gli animali saranno analizzati regolarmente per stabilire se hanno sviluppato antibioticoresistenze.
Infine in merito alle epizoozie da sorvegliare, in futuro i guardiacaccia saranno tenuti a notificare al veterinario cantonale la comparsa di un’epizoozia nonché qualsiasi sintomo sospetto che possa farne temere la presenza.
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