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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine
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in futuro la biologia delle colonne dei fanghi di depurazione dopo avere ricevuto grandi quantità di scarti della macellazione, né quali potenziali pericoli ne potrebbero derivare.
IV. Modifica di altri atti normativi 1.) Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 (RS 916.404.1)
Art. 1 cpv. 2 lett. a nonché art. 4 cpv. 1 lett. a
Completamento aggiungendo i volatili da cortile. Grazie ai dati da rilevare in futuro, sarà possibile verificare l’efficacia della lotta all’infezione da Salmonella. Ne risulterà una documentazione motivata e paragonabile sul piano internazionale dello stato sanitario degli effettivi di volatili, che potrà essere utile in particolare nell’eventualità che il numero di casi notificati d’infezione umana sia tale da far supporre un’epidemia da Salmonella tra i volatili.
Inoltre l’articolo 1 capoverso 2 lettera a viene precisato aggiungendo che l’ordinanza si applica anche agli equidi tenuti negli zoo.
Art. 8b e allegato 1 numero 5
Le aziende detentrici di volatili da cortile a partire da determinate dimensioni in futuro dovranno essere registrate nella banca dati sul traffico di animali. In caso di avvenuta stabulazione di un nuovo effettivo delle dimensioni di cui all’articolo 8b, i detentori di animali dovranno notificare al gestore della BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 5.
2.) Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (RS 916.472)
Titolo prima dell’art. 23 nonché art. 23
Per il rilascio e la revoca del riconoscimento di un laboratorio in futuro sarà riscossa – a dipendenza dell’onere lavorativo in termini di tempo – una tassa a completa copertura dei costi che va da 200.- a 500.- franchi, per garantire il finanziamento del dispendio dell’USAV.
V. Ripercussioni delle modifiche alle due ordinanze
1.) Confederazione
Le modifiche alle due ordinanze non comportano nessun grosso onere supplementare per la Confederazione. L’estensione delle analisi delle antibioticoresistenze anche agli agenti patogeni per gli animali (art. 291d) avrà come conseguenza un certo qual onere supplementare in termini di personale e causerà costi di laboratorio per circa 150’000 CHF. Questi dispendi supplementari saranno tuttavia coperti tramite le risorse esistenti in seno all’USAV, in particolare attingendo ai mezzi finanziari disponibili per l’identificazione precoce delle epizoozie e per i programmi di sorveglianza.
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