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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 21 pagine

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Art. 309 cpv. 2

Dal 1° gennaio 2010 la registrazione di tutti gli apiari nel Cantone avviene in base all’articolo 18a capoverso 2 OFE ad opera di un servizio designato dal Cantone. L’obbligo dell’ispettore degli apiari di tenere un elenco delle sedi delle colonie può dunque essere soppresso.

Titolo quarto: Esecuzione

Capitolo 4: Laboratori di diagnostica

Contemporaneamente all’introduzione nell’OFE di ulteriori condizioni per il riconoscimento dei laboratori nonché di norme concrete sulla procedura per il loro riconoscimento e la revoca di quest’ultimo, il diritto vigente viene anche reimpostato ex novo.

Art. 312

Nell’articolo 312 figurano le condizioni che i laboratori devono adempiere per poter ottenere il riconoscimento.

Cpv. 1 e 2 lett. a: Il testo è stato ripreso senza modifiche dal diritto vigente.

Cpv. 2 lett. b e c: Possono essere riconosciuti esclusivamente i laboratori che tra i loro compiti principali si occupano di diagnostica di laboratorio relativa alla medicina veterinaria e/o di sorveglianza della salute degli animali e che sono in grado di eseguire un’ampia gamma di analisi sulle epizoozie. L’offerta di metodi diagnostici deve comprendere tutti i procedimenti della diagnostica microbiologica di routine.

Cpv. 2 lett. d: I laboratori riconosciuti eseguono analisi i cui risultati sono determinanti per le misure del servizio veterinario. Sia per garantire il buon esito dei programmi nazionali di lotta alle epizoozie sia per accertare, in caso di gravi crisi, l’evoluzione delle epizoozie, è indispensabile poter disporre di personale di laboratorio con una valida formazione, di una diagnostica rapida e, possibilmente, anche di tragitti brevi per il trasporto in laboratorio dei campioni prelevati. Per garantire durevolmente, nel campo della diagnostica delle epizoozie, l’infrastruttura e le competenze professionali necessarie e poter avere a disposizione le capacità operazionali necessarie dei laboratori anche in caso di crisi, tra le condizioni per il riconoscimento dei laboratori vi sarà, oltre all’obbligo di avere una sede in Svizzera, anche il fatto di eseguire le analisi in Svizzera. L’importanza di questi requisiti risulta facilmente comprensibile pensando ai casi di comparsa di epizoozie altamente contagiose secondo l’articolo 2 OFE; infatti, in casi simili non è escluso che, in base alle disposizioni di sicurezza internazionali, i campioni di materiale infetto potrebbero dover venire analizzati unicamente in Svizzera.

Inoltre, il requisito di avere una sede in Svizzera è finalizzato anche a promuovere la collaborazione tra i Cantoni e i laboratori (cfr. a questo proposito il commento sull’art. 312c cpv. 4).

Cpv. 2 lett. e nonché cpv. 3 e 4: In futuro i requisiti riguardanti il direttore del laboratorio saranno completati concretizzando il suo obbligo di vantare una specializzazione nel campo della diagnostica delle malattie infettive relativa alla medicina veterinaria. Inoltre il direttore deve aver assolto un perfezionamento professionale nell’ambito della lotta alle epizoozie e deve lavorare nel laboratorio almeno al 60 per cento; al suo sostituto si appli-

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