Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine
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L’articolo non impedisce alle imprese di trasporto a fune che dispongono delle conoscenze tecniche come pure delle attrezzature e apparecchiature necessarie di provvedere in prima persona alla sostituzione di componenti. Il fabbricante provvede a fornire la dichiarazione di conformità unitamente al nuovo componente.
Osservazione preliminare sull’articolo 38: rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio
Finora il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio era retto dalle stesse condizioni valide per il primo rilascio. In particolare, il richiedente doveva presentare un attestato di sicurezza aggiornato che certificasse la sicurezza dell’impianto.
In base all’articolo 17 capoverso 4 secondo periodo LIFT, l’autorizzazione d’esercizio è prorogata insieme alla concessione a condizione che sia adempiuto l’obbligo di diligenza sancito dall’articolo 18 LIFT.
Pertanto, l’autorità di rilascio dev’essere convinta che il titolare dell’autorizzazione abbia da un lato osservato l’obbligo di diligenza e dall’altro mantenuto l’impianto in condizioni tali da garantirne la sicurezza in ogni momento (art. 18 secondo periodo LIFT). Al contempo, però, l’autorità non deve esigere, com’era il caso finora, un attestato di sicurezza aggiornato, inclusa la prova completa della sicurezza del sistema. Spetta piuttosto al richiedente garantire la sicurezza dell’esercizio e del sistema
nell’ambito della manutenzione. Sarà lui a dover decidere quali misure adottare per le singole parti dell’impianto, in modo da garantire la sicurezza del sistema (art. 52 OITF).
Art. 38 Rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio
Capoverso 1: l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione verifica se sulla base della documentazione presentata emergono indizi concreti di un’infrazione all’obbligo di diligenza e, di riflesso, se la sicurezza dell’esercizio potrebbe risultare compromessa.
Per garantire che l’esame materiale del rispetto delle prescrizioni avvenga nell’ambito della vigilanza sull’esercizio, la procedura di rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio prevede unicamente la verifica formale della documentazione fornita.
Se il richiedente adempie formalmente l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 56 e soddisfa entro i termini impartiti gli eventuali vincoli stabiliti dall’autorità di vigilanza, l’autorizzazione d’esercizio è rinnovata senza verifica materiale della documentazione.
Capoverso 2: quale presupposto per il rinnovo dell’autorizzazione il legislatore cita unicamente
l’adempimento dell’obbligo di diligenza secondo l’articolo 18 LIFT (oltre al rinnovo della concessione). Ovviamente, l’esistenza di un motivo di revoca impedisce il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio.
Se dalla verifica formale in funzione dei rischi non emergono elementi che indicano un’infrazione all’obbligo di diligenza o rischi per la sicurezza, l’autorizzazione è rinnovata senza ulteriori verifiche. Naturalmente, l’autorizzazione è rinnovata anche se l’analisi degli indizi concreti riscontrati non rileva un’infrazione all’obbligo di diligenza o se le infrazioni riscontrate sono state sanate in modo tale da garantire la sicurezza dell’impianto in ogni momento.
Capoverso 3: l’autorizzazione d’esercizio è rilasciata per un periodo inferiore a 25 anni se è appurato che l’impianto o un componente non sostituibile durerà meno.
Sezione 2: Organizzazione dell’esercizio
Art. 41 Requisiti generali
Capoverso 1: gli organi responsabili dell’impresa di trasporto a fune hanno l’obbligo di organizzare l’esercizio e la manutenzione dell’impianto in modo da garantire in ogni momento la sicurezza. La possibilità di affidare la responsabilità operativa al capotecnico (art. 46) non modifica in nulla la loro responsabilità. In particolare, gli organi responsabili sono tenuti ad organizzare l’esercizio e la manu-