Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine
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In base all’articolo 2 capoverso 2 LIFT, l’UFT ha definito come norme tecniche le norme europee armonizzate di cui alla direttiva CE sugli impianti a fune (FF 2006 8955).
Art. 6a Deroga alle norme tecniche (attuale art. 9 invariato)
Secondo l’articolo 5 capoverso 3 LIFT, chi intende mettere in servizio un impianto a fune non conforme alle norme tecniche deve dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. A tal fine, deve poter provare con un’analisi dei rischi che nel complesso la deroga alle norme tecniche non implica un aumento dei rischi. La formulazione «nel complesso» significa che nella valutazione si possono considerare anche quelle misure di compensazione volte a ridurre i rischi (probabilità di realizzazione x entità dei danni).
Un impianto di trasporto a fune deve quindi soddisfare tassativamente i requisiti essenziali. Tuttavia, non deve per forza essere costruito in base alle norme tecniche definite dall’UFT. Le deroghe sono ammesse solo se il richiedente può dimostrare che la soluzione in deroga alle norme presenta un grado di sicurezza almeno equivalente a quello di una soluzione costruita a norma.
Art. 7 Collegamento di nuove zone
L’articolo, che dà continuità alla politica prudente della Confederazione in materia di concessioni e autorizzazioni, garantisce che a livello di politica e diritto dell’ambiente non subentrino modifiche né per gli impianti soggetti a concessione federale né per quelli sottoposti ad autorizzazione cantonale
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(cfr. messaggio del 22 dicembre 2004 concernente la legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, n. 1.4). Finora, la politica di concessione della Confederazione era sancita
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dall’articolo 7 dell’ordinanza sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune , dalla Concezione Paesaggio svizzero (politica settoriale Sport, tempo libero e turismo) e, per gli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale, dall’articolo 17 dell’ordinanza sulle funivie esenti dalla concessione
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federale e le sciovie .
Art. 8 Funi
Il Dipartimento emana disposizioni per garantire la sicurezza delle funi per tutta la loro durata
d’utilizzazione.
L’ordinanza sulle funi è stata sottoposta a revisione e rinvia alle norme europee vigenti. Le nuove disposizioni non contengono prescrizioni contrarie ai requisiti essenziali applicabili alle nuove funi.
L’ordinanza rivista (RS 743.011.11) è entrata in vigore il 1° aprile 2011.
Se, in conformità con i requisiti essenziali, le istruzioni di funzionamento e di manutenzione contengono prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle funi per tutta la loro durata d’utilizzazione, queste ultime prevalgono sulle pertinenti disposizioni dell’ordinanza sulle funi.
Capoverso 2: nell’ambito del riconoscimento degli organi di controllo delle funi, l’UFT non dovrà più controllare se questi hanno concluso un’assicurazione di responsabilità civile che garantisce una copertura di almeno 10 milioni di franchi. Spetterà piuttosto al committente, analogamente a quanto previsto per i periti (cfr. art. 68c), disciplinare d’intesa con l’organo di controllo delle funi l’entità della responsabilità e la copertura assicurativa necessaria.
Art. 10 Statistica e pubblicazione dei dati
Continueranno ad essere rilevati gli stessi dati. I dati relativi alle prestazioni d’esercizio (capacità) e alle prestazioni di trasporto (numero di viaggiatori) potranno essere pubblicati.
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FF 2005 793
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RS 743.11
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RS 743.21