Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine
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Nel caso di estinzione anticipata dell’autorizzazione d’esercizio, la concessione si estingue tre anni dopo. Ciò significa che in questo lasso di tempo vige una nuova autorizzazione d’esercizio.
In caso di estinzione della società concessionaria, si estingue anche la relativa concessione, sempreché l’UFT non l’abbia previamente trasferita a un nuovo concessionario secondo l’articolo 23. Non è quindi possibile ottenere una concessione acquistando e successivamente liquidando un’impresa di trasporto a fune.
Art. 25 Consultazione dei Cantoni
L’articolo 12 LTV garantisce che i Cantoni interessati vengano consultati anche nell’ambito del primo rilascio dell’approvazione dei piani e della concessione.
Capitolo 3: Esercizio
Sezione 1: Autorizzazione d’esercizio
L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 3 LIFT.
Art. 26 Attestato di sicurezza
Per ottenere un’autorizzazione d’esercizio il richiedente deve dimostrare che l’impianto è conforme alle prescrizioni.
L’attestato di sicurezza si compone di tre elementi essenziali. Il primo è rappresentato dalla documentazione di cui all’allegato 3. Il secondo dai rapporti di perizia e dagli attestati di conformità (nella LIFT «perizie sulla sicurezza»); si tratta del cosiddetto principio del doppio controllo, secondo il quale i componenti il cui guasto può causare un pericolo immediato per la vita e l’incolumità fisica sono esaminati da un organismo indipendente che ne attesta la conformità alle prescrizioni. Il terzo elemento è costituito dalla prova che l’esecuzione è conforme alle prescrizioni.
Capoverso 2 lettera b: se l’impianto viene trasformato, l’attestato di sicurezza deve essere fornito solo per i componenti modificati e per i punti di contatto con il resto dell’impianto.
Se l’impianto non viene trasformato ma si procede unicamente a una modifica d’esercizio, è necessario chiedere una nuova autorizzazione e presentare un complemento dell’attestato di sicurezza solo se la modifica non è contemplata dall’autorizzazione d’esercizio in corso di validità e se l’autorità ritiene che sia essenziale (cfr. art. 36a), in quanto può ripercuotersi sulla sicurezza d’esercizio
dell’impianto.
Art. 29 Rapporti di perizia
Come l’attestato di sicurezza rilasciato da un organo per la valutazione della conformità, anche il rapporto redatto da un perito deve indicare se il componente risponde alle prescrizioni applicabili, vale a dire ai requisiti essenziali.
Fino all’entrata in vigore della LIFT, questi rapporti si chiamavano rapporti d’esame; nella legge figurano ora come perizie sulla sicurezza.
L’articolo 29 contiene un elenco dei rapporti peritali che devono essere presentati per il rilascio
dell’autorizzazione d’esercizio. (I documenti da inoltrare per l’approvazione dei piani sono elencati all’allegato 1).
Secondo l’articolo 17 capoverso 2 secondo periodo l’UFT può richiedere, se necessario, ulteriori perizie, ad esempio qualora per il calcolo delle funi venisse utilizzato un software non sufficientemente collaudato.