Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine
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Art. 61 Sorveglianza del mercato
Questa disposizione consente l’attuazione delle prescrizioni degli articoli 5, 8 e 14 capoversi 3 e 4 della direttiva CE sugli impianti a fune.
L’informazione degli Stati membri e della Commissione europea sarà garantita dall’articolo 12
dell’accordo sulla valutazione della conformità.
Sezione 2: Emolumenti
Art. 62
Nel caso degli impianti di trasporto a fune con autorizzazione cantonale, gli emolumenti versati dai proprietari degli impianti e i contributi dei Cantoni sono retti dall’articolo 13 del Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale.
Capitolo 5: Organismi di valutazione della conformità, procedura di valutazione della conformità e periti
La designazione, il riconoscimento e l’inserimento degli organismi di valutazione della conformità nell’allegato 1 dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA; RS 0.946.523.21) si basano sul terzo capitolo dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD; RS 946.512) e sull’articolo 11 MRA.
La vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità accreditati si basa sugli articoli 19-21 O-AccD, quella sugli organismi designati sugli articoli 32 e 33 OAccD.
In casi eccezionali la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità può essere contestata secondo l’articolo 8 MRA.
In fatto di vigilanza, per gli organismi di valutazione della conformità accreditati e designati risulta una doppia competenza da parte del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) e dell’autorità di designazione (UFT) di concerto con il SAS, per cui, nella pratica, sarà necessario coordinare adeguatamente le attività.
Sezione 1: Organismi di valutazione della conformità
Art. 63 Requisiti
Gli organismi di valutazione della conformità esteri (organismi notificati) devono disporre di
un’assicurazione di responsabilità civile sufficiente conformemente alle prescrizioni nazionali.
La Svizzera accetterà queste assicurazioni a condizione che siano valide non solo negli Stati membri dell’UE, ma anche in Svizzera.
Sezione 3: Periti
Art. 68a Persone giuridiche
Le persone giuridiche non sono tenute a disporre direttamente di conoscenze specialistiche. Possono però impiegare periti e operare come tali sulla base delle competenze specialistiche delle persone fisiche che impiegano.
Art. 68c Responsabilità e assicurazione
Spetta al committente concordare con il perito la portata della responsabilità e dell’assicurazione di responsabilità civile. Pertanto, l’UFT non verifica più se il perito ha concluso un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente.