Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine
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ma non in quello della direttiva CE sugli impianti a fune, i requisiti essenziali definiti nella direttiva non trovano applicazione diretta. Tuttavia, il DATEC può stabilire per questi impianti altri requisiti essenziali (art. 5 cpv. 2 OIFT). Finché ciò non avviene, gli impianti speciali devono adempiere le regole tecniche riconosciute (art. 5 cpv. 4 LIFT).
Capoverso 2: il termine «piccoli impianti a fune» contempla ora anche le piccole funicolari. Il criterio della capacità per senso di marcia (8 passeggeri) vale a prescindere dal numero di dispositivi utilizzati per il trasporto di passeggeri.
Capoverso 3: la definizione del termine «trasporto professionale» corrisponde a quella dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV). Trovano inoltre applicazione i capoversi 2 e 3 del medesimo articolo, che non vengono però ripresi in quanto si limitano a concretizzare il capoverso 1. La definizione si estende anche al trasporto gratuito finalizzato ad ottenere un vantaggio economico, ad esempio nel caso di un ristorante di montagna che offre gratuitamente il trasporto in funivia per attirare i clienti. Questa possibilità risulta dall’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1)
Capoverso 7: l’infrastruttura comprende anche le costruzioni che servono a proteggere l’impianto (opere di protezione).
Capoverso 8: tra le attività rilevanti per la sicurezza sono elencate solo le attività che hanno un influsso diretto sulla sicurezza dell’esercizio. Pertanto, nel capoverso non figurano ad esempio le attività di manutenzione. Questo non significa che sia consentito svolgerle in condizioni di incapacità di servizio, ma piuttosto che vanno applicate le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Osservazione sugli articoli 4 e 4a
Si distinguono due tipi di autorizzazione cantonale: l’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio e l’autorizzazione per il trasporto di viaggiatori.
1. Autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio
Chi intende costruire un impianto a fune per il trasporto di persone necessita di un’autorizzazione edilizia e di un’autorizzazione d’esercizio del Cantone sempreché non debba richiedere l’approvazione dei piani e l’autorizzazione d’esercizio all’UFT.
2. Autorizzazione per il trasporto di viaggiatori
Per determinate forme di trasporto di viaggiatori occorre un’autorizzazione cantonale, segnatamente nei casi in cui non è necessaria una concessione federale. Questo vale però solo per le forme che non sono del tutto escluse dalla privativa sul trasporto di persone.
Secondo l’articolo 3 capoverso 2 LIFT determinati impianti necessitano di un’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio, ad esempio gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone che non necessitano di una concessione.
Secondo l’articolo 7 LTV, le sciovie e i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento (ai sensi della privativa) necessitano di un’autorizzazione del Cantone. La disposizione si applica anche agli impianti a fune di maggiori dimensioni che rientrano nelle categorie menzionate
all’articolo 7 LTV.
Spetta ai Cantoni decidere quali aspetti esaminare, quante autorizzazioni rilasciare complessivamente e quando. È quindi possibile che venga rilasciata un’unica autorizzazione cantonale con la quale si consente la costruzione dell’impianto e al contempo si verifica se sono soddisfatti i presupposti legati alla privativa di cui all’articolo 4a capoverso 2 OITF.