Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine

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tecnici, modifiche della normativa o modifiche dell’ambiente che possono influire sull’esercizio sicuro e conforme alle prescrizioni.

La portata dell’obbligo di formazione continua per il capotecnico e il suo sostituto non è definita, in quanto il bisogno formativo dipende in misura determinante dall’evoluzione tecnica e dalle modifiche della normativa applicabile.

Capoverso 3: il riconoscimento quale capotecnico non è vincolato a un’impresa di trasporto a fune in particolare. Ciò significa che non dev’essere ripetuto se il capotecnico intende operare per un’altra impresa. L’impresa di trasporto a fune rimane comunque obbligata a designare il proprio capotecnico e il suo sostituto e a comunicare i loro nominativi all’autorità competente (art. 46 cpv. 1).

Art. 47a Ritiro e revoca del riconoscimento

La formulazione ricalca quella dell’articolo 33 dell’ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF; RS 742.141.2), che disciplina la revoca della licenza nel settore ferroviario.

Sezione 3a: Capacità di prestare servizio

Secondo l’articolo 18a LIFT, gli articoli 81-85 e 87-88a della legge sulle ferrovie (Lferr) si applicano per analogia agli impianti di trasporto a fune. Questi articoli disciplinano i requisiti per l’esercizio di attività rilevanti per la sicurezza. Secondo l’articolo 85 Lferr il Consiglio federale è tenuto ad emanare disposizioni d’esecuzione in materia. Questa sezione comprende ora le disposizioni d’esecuzione per gli impianti a fune.

Art. 47d Incapacità di prestare servizio per influsso alcolico o di altre sostanze

Finora al personale era vietato consumare alcol e assumere sostanze che potevano pregiudicare la sicurezza dell’esercizio prima di entrare in servizio e durante il tempo di lavoro (art. 45 cpv. 4). Con la modifica proposta, la materia sarà disciplinata dall’articolo 18a LIFT in combinato disposto con

l’articolo 87 Lferr. L’articolo 47d OIFT definisce inoltre i valori limite a partire dai quali l’incapacità di prestare servizio è considerata dimostrata.

Sezione 4: Esercizio e manutenzione

Art. 48 Misure di sicurezza

Capoverso 1 lettera a: se il capotecnico non è legato contrattualmente e in via esclusiva all’impresa di trasporto a fune, la sua disponibilità deve essere garantita giuridicamente, ad esempio per mezzo di contratti di collaborazione.

Capoverso 3: in generale non possono essere trasportate persone che possono palesemente mettere in pericolo l’esercizio dell’impianto. Questa regola vale non solo per i passeggeri ma anche per tutte le altre persone, ad esempio per il personale dell’impresa di trasporto a fune.

Art. 51 Principi di manutenzione

L’articolo non esige che l’impresa garantisca la sicurezza dell’impianto in ogni momento, bensì che la manutenzione dell’impianto venga pianificata e effettuata in modo tale che la sicurezza non venga compromessa. Se l’impresa mantiene l’impianto a fune in uno stato ineccepibile adempie l’obbligo di cui all’articolo 51 OITF.

Art. 52 Pianificazione della manutenzione e rinnovo