Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine

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Capoverso 1: di regola, per poter pianificare le modalità volte a garantire la sicurezza durante la durata d’utilizzazione dell’impianto è necessario conoscere le eventuali deroghe alle prescrizioni e alle norme applicabili. Su tale base si dovrà poi valutare se la sicurezza è comunque garantita.

Capoverso 2: in caso di modifica di singole parti dell’impianto occorre prestare sufficiente attenzione alle interazioni tra le varie parti dell’impianto stesso.

Art. 52a Prescrizioni d’esercizio e di manutenzione

Le istruzioni del costruttore sono un elemento importante delle prescrizioni d’esercizio e di manutenzione. L’impresa deve però completarle integrando gli aspetti che non sono coperti dalle istruzioni.

Capoverso 2 lettera b: spetta all’impresa stabilire le misure necessarie a garantire la sicurezza. A tal fine può basarsi eventualmente sulle indicazioni fornite dal costruttore. Lo stesso vale per le indicazioni che figurano nelle norme tecniche.

Art. 54 Ricorso a terzi

Capoverso 1: essendo responsabile della sicurezza dell’impianto, l’impresa di trasporto a fune è tenuta a ricorrere a terzi se non dispone delle dovute competenze. Inversamente, l’impresa può eseguire attività di manutenzione se dispone delle conoscenze e delle apparecchiature necessarie.

Sezione 5: Smantellamento dell’impianto a fune

Art. 55

Se l’impianto di trasporto a fune non è più in esercizio, l’obbligo di smantellamento non sussiste fintanto che l’impianto è mantenuto in uno stato idoneo all’esercizio e l’attività non è definitivamente cessata.

Art. 56 Obbligo di segnalazione e di notifica

L’articolo prevede l’obbligo di notifica, che risulta dal diritto in materia di concessione (cpv. 2), come pure l’obbligo di segnalazione in caso di nuove conoscenze, che risulta dal diritto in materia di vigilanza (cpv. 3 e 4).

Capoverso 2 lettera a: i cambiamenti nell’organizzazione o nel personale possono comportare cambiamenti di responsabilità.

Capoverso 4: la disposizione mira in particolare a fare in modo che il fabbricante o l’importatore comunichi quali tipi di impianto utilizzano componenti dello stesso tipo di quello che è stato all’origine dell’evento.

Capoverso 5: gli obblighi di notifica e di segnalazione che le imprese di trasporto a fune titolari di una concessione devono adempiere in caso di eventi rilevanti per la sicurezza sono disciplinati

dall’ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni (OII; RS 742.161). Attualmente è in corso la rielaborazione di questa ordinanza, che sarà eventualmente integrata in un nuovo atto normativo.

Capitolo 4: Vigilanza e emolumenti

Sezione 1: Vigilanza

Art. 57 Obbligo di conservare

L’articolo adempie tra l’altro l’obbligo contenuto nell’articolo 11 capoverso 6 della direttiva CE sugli impianti a fune.