Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine

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Art. 73 Controlli periodici

I controlli periodici sono retti in linea di massima dalle disposizioni vigenti al momento del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio. Questo vale sia per le disposizioni materiali sia per le prescrizioni di diritto amministrativo applicabili all’esecuzione dei controlli. Solo se singole disposizioni vigenti al momento del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio non sono più documentate con sufficiente sicurezza e pertanto non corrispondono più alle regole riconosciute della tecnica, si applicano le regole tecniche attualmente riconosciute.

L’aggiunta del numero 104 precisa che sono possibili deroghe alle disposizioni sui controlli periodici previste dalle pertinenti ordinanze (raccolta rilegata con copertina colorata), sempre che il richiedente sia in grado di provare che la sicurezza è garantita.

Allegato 1

Capoverso 1 numero 7: i calcoli concernenti la fune ai sensi della presente ordinanza comprendono elementi fondamentali quali il calcolo della sezione longitudinale definito nella norma SN EN 12930 e il calcolo della fune.

Capoverso 1 numero 8: la disposizione concerne le perizie riguardanti le ripercussioni dell’ambiente sull’impianto a fune. Non riguarda invece le perizie relative alle ripercussioni dell’impianto

sull’ambiente, che rientrano nel rapporto di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera c.

Capoverso 2 numero 3: l’OITF si basa sul principio secondo cui spetta al richiedente presentare l’attestato di sicurezza. Per attestare la sicurezza occorre far ’eseguire un doppio controllo dei principali aspetti rilevanti per la sicurezza. Il principio del doppio controllo vige per tutti i componenti rilevanti per la sicurezza e per i loro punti di contatto e, quindi, praticamente per l’intero impianto a fune.

Finora, però, mancava una verifica sistematica del calcolo delle funi da parte di un organismo indipendente. L’UFT ritiene necessario sottoporre a controllo questo calcolo fondamentale poiché negli scorsi anni ha riscontrato errori rilevanti per la sicurezza che avrebbero potuto avere ripercussioni gravi, allo stesso modo di difetti nella costruzione di un componente per la sicurezza.

L’attestato di sicurezza va quindi completato da una verifica indipendente del calcolo delle funi. In questo modo adempie la funzione per la quale è stato concepito e può garantire che vengano costruiti unicamente impianti sicuri, basati un calcolo corretto delle funi.

Allegato 2

Numero 1 lettera b: il controllo della disposizione delle strutture portanti si basa sui piani d’insieme e sui piani esecutivi menzionati nell’allegato 1.

Numero 2 lettera c: le perizie sui fattori ambientali dovranno essere inserite anche nel rapporto di sicurezza.

Numero 2 lettera d: il fatto che nell’ambito della procedura di approvazione dei piani un perito non sia stato ricusato per insufficienti conoscenze specialistiche o insufficiente esperienza non significa automaticamente che il suo rapporto sia accettato senza verifica.

Numero 2 lettera e: le domande di costruzione cantonali possono essere rilevanti dal punto di vista della sicurezza; per esempio, la domanda per la costruzione di un tetto coperto di scandole potrebbe rendere necessarie misure antincendio.