Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Anche i rapporti d’esame delle funi sono parte integrante della documentazione concernente la manutenzione.

I certificati concernenti i materiali impiegati attestano che un dato componente presenta effettivamente determinate caratteristiche. Sono menzionati separatamente nella documentazione da conservare perché possono rivelarsi necessari anche nel settore dell’infrastruttura, cioè al di fuori di quello dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi.

Capoverso 3: se il fabbricante non ha sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera, l’obbligo di conservazione incombe alla persona che immette in commercio i componenti in Svizzera. Il termine «immissione in circolazione» è definito nell’articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11).

Art. 58 Contabilità

Capoverso 1: poiché un’impresa con una capacità finanziaria limitata può essere indotta a risparmiare anche in settori rilevanti per la sicurezza, le informazioni richieste sono importanti affinché l’autorità di vigilanza possa impostare la propria attività in funzione dei rischi. Con la modifica proposta i documenti non dovranno più essere presentati annualmente, bensì solo su richiesta. In particolare, l’autorità di vigilanza richiederà i documenti per preparare un audit. In questa sede assume un’importanza particolare anche il piano degli investimenti, che illustra come l’impresa intende garantire la manutenzione dell’impianto tenuto conto della durata d’utilizzazione dei vari componenti (lett. d).

Il capoverso 3 permette di controllare se le indennità sono impiegate secondo lo scopo al quale sono destinate.

Osservazione preliminare sull’articolo 59

Secondo l’articolo 18 LIFT il titolare dell’autorizzazione d’esercizio deve provvedere alla manutenzione dell’impianto a fune in modo da garantirne la sicurezza in ogni momento. Si tratta di un compito permanente che non dipende dalla frequenza con la quale l’impianto è sottoposto a un controllo

d’esercizio o a un audit.

Art. 59 Vigilanza sulla costruzione, l’esercizio e la manutenzione

Secondo l’articolo 23 capoverso 1 LIFT l’autorità di vigilanza è tenuta a sorvegliare sotto il profilo dei rischi la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. Quest’attività di sorveglianza concerne l’aspetto della sicurezza. Secondo l’articolo 23 capoverso 2 LIFT l’autorità può esigere a tal fine attestati e perizie e procedere autonomamente a prove per campionatura. L’articolo 59 OITF concretizza i capoversi 1 e 2 dell’articolo 23 LIFT e attua le prescrizioni degli articoli 14 e 15 della direttiva CE sugli impianti a fune.

Oltre alla sorveglianza in funzione dei rischi, l’autorità di vigilanza ha il compito di vegliare

all’osservanza delle altre prescrizioni non rilevanti per la sicurezza. La costruzione e l’esercizio degli impianti a fune sono infatti autorizzati soltanto se sono sicuri per le persone, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio (art. 3 cpv. 3 LIFT). Pertanto, è opportuno precisare che i compiti dell’autorità di vigilanza non si limitano alla sorveglianza del rispetto delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza.

Capoverso 1: se per i nuovi impianti i requisiti di sicurezza corrispondono ai requisiti essenziali, per quelli esistenti risultano dalle disposizioni vigenti fino all’entrata in vigore della LIFT, a meno che la sicurezza non ne imponga altri. I requisiti ambientali risultano dalla legislazione in materia di protezione ambientale.

Il capoverso 2 precisa che per svolgere i controlli d’esercizio e gli audit l’autorità può richiedere attestati e prove e procedere a controlli per campionatura. In futuro l’autorità di vigilanza si avvarrà mag-