Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine
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Capitolo 2: Costruzione e modifica di impianti a fune soggetti a concessione federale
Il capitolo si applica unicamente agli impianti a fune soggetti a concessione federale.
Per quanto riguarda gli attestati di sicurezza e i controlli svolti dall’autorità di autorizzazione, gli allegati 1 e 2 si applicano, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2, anche agli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale, sempre che i Cantoni non dispongano altrimenti.
Naturalmente, i Cantoni possono applicare agli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale anche le altre disposizioni del capitolo, inserendo un apposito rimando nel diritto cantonale o intercantonale (concordato).
Sezione 1: Procedura d’approvazione dei piani
I piani sono approvati se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 3 LIFT.
Art. 11 Domanda
Occorre presentare la documentazione necessaria per il rilascio dell’approvazione dei piani secondo l’articolo 9 LIFT.
Lettera a: l’allegato 1 elenca tutti i documenti necessari per valutare la sicurezza.
Il rapporto di sicurezza serve a illustrare la procedura prevista per attestare la sicurezza dell’impianto, elemento necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio. Il calcolo della fune deve essere presentato insieme alla domanda di approvazione dei piani, poiché eventuali modifiche avrebbero effetti rilevanti sulla pianificazione dell’intero impianto.
Lettera b: nella legge sui disabili (LDis) è sancito espressamente il principio di proporzionalità. Questo principio garantisce ad esempio che gli impianti a fune non debbano essere progettati per l’accesso alle sedie a rotelle se è escluso sin dall’inizio che possano essere raggiunti da disabili in sedia a rotelle.
Le disposizioni della LDis saranno vincolanti per gli impianti esistenti solo dopo la scadenza dei termini transitori. Le disposizioni della LDis si applicano dal 1° gennaio 2014 ai sistemi di comunicazione e di emissione di biglietti e dal 1° gennaio 2024 agli edifici e agli impianti esistenti. Le disposizioni pertinenti possono essere consultate al link: http://www.bav.admin.ch/mobile/01244/index.html?lang=it
Lettera c: il concetto di «modifica sostanziale» non è definito nell’OITF in quanto è già disciplinato dall’articolo 2 dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto ambientale (OEIA; RS 814.011).
Lettera d: secondo il messaggio concernente la LIFT gli obiettivi e i principi politici contemplati nella Concezione Paesaggio svizzero sono concretizzati nell’ambito di un piano sugli impianti a fune che prevede una serie di misure. Non appena il piano sarà elaborato e adottato dal Consiglio federale, nel caso di nuovi progetti occorrerà fornire anche la prova dell’adempimento dei requisiti previsti da tale piano.
Lettera e: gli attestati concernenti i diritti necessari per la costruzione e l’esercizio garantiscono che l’amministrazione intervenga solo laddove si può effettivamente costruire.
Lettera f: la documentazione necessaria per la valutazione del rispetto delle altre prescrizioni rilevanti riguarda prescrizioni sussidiarie, ossia prescrizioni non motivate sotto il profilo della tecnica della sicurezza, quali quelle concernenti la protezione della natura e del paesaggio, le prescrizioni di costruzione cantonali o comunali, ma anche la demarcazione di una fune quale ostacolo aereo.
Capoverso 5: se la documentazione è incompleta o lacunosa, l’UFT comunica al richiedente quali sono i documenti mancanti e le lacune riscontrate e gli permette di completare la documentazione inoltrata. Se il richiedente non si avvale di questa possibilità, l’autorità può decidere in base all’articolo