Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine

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Di norma la concessione è rilasciata insieme all’approvazione dei piani per un periodo di 25 anni,

mentre le autorizzazioni di esercizio sono rilasciate fino alla scadenza della concessione. In questo modo è possibile rinnovare congiuntamente la concessione e l’autorizzazione d’esercizio.

Al momento della decisione sul rinnovo di una concessione occorre valutare se concedere al richiedente il diritto di gestire l’impianto a fune per altri 25 anni. Il rilascio della concessione implica infatti che una concessione in corso di validità può essere revocata solo dietro indennizzo. Pertanto, il rilascio della concessione è l’unico momento in cui è possibile mettere a confronto l’interesse del gestore con l’interesse pubblico a favore e contro l’esercizio dell’impianto a fune.

Nella decisione sul rinnovo della concessione non si rimette in discussione la decisione di rilascio della concessione se né l’impianto né l’ambiente circostante hanno subito modifiche. Se però sono subentrati cambiamenti, occorre verificare se possono influire sul rinnovo della concessione.

Le modifiche dell’ambiente possono essere effettive (ad es. sviluppo residenziale attorno all’impianto) ma anche giuridiche (ad es. se l’area di una stazione della funivia viene classificata come zona residenziale).

Contrariamente al primo rilascio, in sede di rinnovo della concessione non si procede a una valutazione della redditività. Questa valutazione, infatti, viene condotta esclusivamente nell’interesse pubblico. È ad esempio di interesse pubblico non permettere la costruzione di impianti a fune che in breve tempo saranno costretti ad interrompere l’attività per motivi economici e che, pertanto, rappresentano un’inutile alterazione del paesaggio.

La valutazione della redditività in sede di rinnovo della concessione non servirebbe a nulla visto che l’impianto esiste già e che non è quindi più possibile impedire un’alterazione del paesaggio.

La valutazione della redditività sotto il profilo aziendale compete unicamente al richiedente.

Fintanto che è necessario un minimo di redditività o una prova dell’esistenza di mezzi sufficienti per mantenere la sicurezza dell’esercizio, questi aspetti vanno verificati nell’ambito della sorveglianza della sicurezza dell’esercizio e non (solo) ogni 35 anni in occasione del rinnovo della concessione.

Art. 22 Modifica

La disposizione del capoverso 3 permette di evitare che aumenti minimi della capacità richiedano una nuova valutazione dal punto di vista del diritto della concessione. L’aumento della capacità è valutato nell’ambito della modifica dell’autorizzazione d’esercizio tenendo conto degli aspetti di sicurezza. La grandezza di riferimento è la capacità di trasporto su cui si basa la concessione, ragion per cui i limiti del 30 per cento e di 300 persone non possono essere aggirati con aumenti graduali.

Art. 23 Trasferimento

Poiché è rilasciata ad personam, la concessione può essere trasferita unicamente dall’UFT e non dal titolare.

Art. 23a Contratto d’esercizio

L’articolo corrisponde ampiamente all’articolo 19 OTV. Il contratti d’esercizio vanno presentati all’UFT solo su richiesta.

Art. 24 Fine della concessione

Se la concessione sancisce un obbligo d’esercizio, in particolare per gli impianti a fune con funzione di collegamento, spetta all’autorità decidere se accogliere una richiesta di soppressione della concessione.