Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine

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Questa sezione concretizza le disposizioni della LTV relative alla concessione per gli impianti a fune, che prevalgono su quelle del capitolo 2 sezione 2 OTV (RS 745.11).

Art. 19a Requisiti per il rilascio

I requisiti essenziali per il rilascio della concessione sono disciplinati dall’articolo 9 LTV. L’articolo 11 LTV non contiene requisiti complementari rispetto all’articolo 9, bensì una serie di precisazioni. Poiché l’articolo 11 LTV non completa né concretizza integralmente l’articolo 9, verrà stralciato alla prossima occasione. Al contrario, l’articolo 11 capoverso 1 lettere c e d OTV prevede due disposizioni che completano l’articolo 9 LTV. Questi complementi sono ammessi a livello di ordinanza poiché secondo l’articolo 6 LTV l’adempimento dei requisiti non dà diritto al rilascio della concessione.

L’articolo 19a contiene tutte le disposizioni complementari e le precisazioni relative all’articolo 9 LTV applicabili agli impianti a fune.

Dal capoverso 1 risulta chiaramente che la lettura dell’articolo 9 LTV è sufficiente e che non è necessario leggere anche l’articolo 11 LTV.

Capoverso 2: non basta avere tutte le autorizzazioni necessarie per l’utilizzo delle vie di comunicazione; può infatti anche risultare necessario disporre dei diritti che non si acquisiscono attraverso concessioni, ad esempio i diritti di passaggio. Il capoverso precisa la formulazione dell’articolo 9 capoverso 1 LTV. La sua formulazione corrisponde all’articolo 1 capoverso 1 lettera c OTV.

Capoverso 3 lettera a: il contenuto della disposizione corrisponde all’articolo 11 lettere a e b LTV.

Capoverso 3 lettera b: il contenuto della disposizione corrisponde all’articolo 11 lettere d e f LTV.

Capoverso 3 lettera c: il contenuto della disposizione corrisponde all’articolo 11 lettera e LTV.

Capoverso 4: il contenuto della disposizione corrisponde all’articolo 11 capoverso 1 lettera d OTV. Nel rilasciare la concessione, l’UFT non verifica l’affidabilità del concessionario. Tuttavia, la violazione grave e ripetuta di disposizioni di legge da parte del concessionario rappresenta un’infrazione ai requisiti per la concessione, che in tal caso può essere revocata senza indennizzo.

Art. 20 Domanda

Poiché secondo l’articolo 9 capoverso 2 LITF la concessione è rilasciata contemporaneamente

all’approvazione dei piani, le due domande devono essere presentate congiuntamente. Ciò permette di valutare se i requisiti per il rilascio di una concessione secondo l’articolo 9 LTV e l’articolo 19a OITF sono soddisfatti.

Se in via eccezionale viene rilasciata una nuova concessione a una società appena costituita e non sono quindi ancora disponibili rapporti d’esercizio, va presentato anche un bilancio di previsione nel quale figura l’entità del capitale proprio e del capitale di terzi rispetto al capitale totale.

Art. 20b Durata

L’articolo specifica che le concessioni per gli impianti a fune sono rilasciate e rinnovate di regola per 25 anni, ossia per la durata massima menzionata dall’articolo 6 capoverso 3 LTV.

Contrariamente a quanto lascia intendere la formulazione dell’articolo 15 capoverso 4 OTV, è possibile derogare alla durata regolamentare non solo se è stata presentata una domanda in tal senso, ma anche quando si prevede che i requisiti per il rilascio della concessione saranno soddisfatti per un periodo inferiore a 25 anni.

Art. 21 Rinnovo