Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine
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Di norma, la competenza per il rilascio dell’autorizzazione edilizia coincide con quella per il rilascio dell’autorizzazione di trasporto e spetta all’UFT o al Cantone.
Vi è però un caso speciale nel quale le due competenze non coincidono. Si tratta dei piccoli impianti a fune con funzione di collegamento (sempre che non rientrino nei casi disciplinati dall’art. 7 OTV), per i quali è necessaria un’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio (secondo l’art. 4 cpv. 2 LITF e l’art. 4 OITF) e una concessione per il trasporto di persone rilasciata dall’UFT (interpretando al contrario l’art. 7 LTV e l’art. 4a OITF).
Art. 4 Autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio
Capoverso 1 lettere a e b: tutti i piccoli impianti a fune e le sciovie (comprese le manovie) necessitano di un’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio.
Capoverso 1 lettera c: il requisito si applica anche a tutti gli altri impianti che rientrano nel campo di applicazione della LITF e che non necessitano di una concessione federale.
Occorre un’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio per tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione per il trasporto di persone secondo l’articolo 7 LTV e l’articolo 7 dell’ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11) o che non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 8 OTV. Le sciovie e i piccoli impianti a fune necessitano sempre un’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio.
Capoverso 2: a meno che i Cantoni non emanino deroghe (cfr. cpv. 4), a comprova della sicurezza va presentata la stessa documentazione come per gli impianti a fune soggetti a concessione federale. Lo stesso vale per i controlli effettuati dalle autorità. Questo è logico visto che per gli impianti a fune soggetti ad autorizzazione cantonale valgono in linea di massima gli stessi requisiti tecnici di quelli applicati agli impianti soggetti a concessione federale (cfr. art. 5).
I documenti da presentare per certificare l’osservanza delle altre prescrizioni (ossia quelle che non concernono la tecnica di sicurezza) sono disciplinati dal diritto cantonale.
Capoverso 4: i Cantoni possono emanare disposizioni complementari e deroghe solo se la legge sugli impianti a fune e la direttiva CE sugli impianti a fune lo consentono.
In particolare, non possono definire requisiti di sicurezza diversi per gli impianti a fune che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva europea o creare ostacoli alla messa in circolazione di componenti di sicurezza e sottosistemi.
Possono invece emanare deroghe o disposizioni complementari a quelle dell’OITF in materia di manutenzione, esercizio, procedura, recupero, protezione contro gli incendi e direzione tecnica. Ad esempio, possono prevedere che le organizzazioni di recupero siano riconosciute dalle autorità, che per gli impianti automatici viga l’obbligo di concludere un contratto di manutenzione oppure che a determinate condizioni non sia necessario nominare un sostituto del capotecnico.
Le disposizioni complementari sono ad esempio necessarie per la riscossione degli emolumenti e il rimborso delle spese.
Art. 4a Autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori
La disposizione corrisponde ampiamente al tenore dell’attuale articolo 4 capoversi 2 e 3.
Capoverso 1: il capoverso precisa gli impianti per i quali è necessaria un’autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori, segnatamente le sciovie, i piccoli impianti a fune senza funzione di collegamento e gli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale secondo l’articolo 7 OTV. Gli impianti che secondo l’articolo 8 OTV non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori non necessitano di un’autorizzazione per il trasporto di persone.